Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="giannelmo" data-source="post: 565850" data-attributes="member: 66927"><p>Mi era sfuggito!</p><p>L'articolo citato contiene comunque esso stesso un errore grave, lo stesso commesso da Tronca in poi: sostiene che si debba affrancare anche nel caso di immobili in diritto di proprietà, mentre questo è vero solo se sono passati meno di 20 anni dalla stipula della convenzione originaria (sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie trasformato in sieguito in diritto di prprietà). La legge al riguardo è chiara e solo un'interpretazione volutamente capziosa e fuorviante fa intendere il contrario. Purtroppo tale interpretazione è quella dei più alti funzionari capitolini, e giunta, assessori e commissioni se la sono bevuta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giannelmo, post: 565850, member: 66927"] Mi era sfuggito! L'articolo citato contiene comunque esso stesso un errore grave, lo stesso commesso da Tronca in poi: sostiene che si debba affrancare anche nel caso di immobili in diritto di proprietà, mentre questo è vero solo se sono passati meno di 20 anni dalla stipula della convenzione originaria (sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie trasformato in sieguito in diritto di prprietà). La legge al riguardo è chiara e solo un'interpretazione volutamente capziosa e fuorviante fa intendere il contrario. Purtroppo tale interpretazione è quella dei più alti funzionari capitolini, e giunta, assessori e commissioni se la sono bevuta. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
Alto