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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="pelide" data-source="post: 582947" data-attributes="member: 68933"><p>Anche nella recente deliberazione assembleare n° 18 del 10.4 u.s. non viene affrontato il problema di coloro che hanno trasformato da superficie a proprietà e per i quali è trascorso il termine ventennale con conseguente decadenza di ogni vincolo. Problema risolto in altri comuni, anche del Lazio, come Viterbo dove vale la regola sacrosanta secondo la quale, dopo 20 anni, le Convenzioni in Diritto di Proprietà per Trasformazione dal Diritto di Superficie non hanno più vincoli: Ecco il punto della delibera: "di ribadire, infine, che nei casi di aree in zona P .E.E.P. cedute in diritto di proprietà o di aree trasformate in diritto di proprietà, trascorsi comunque 20 anni dalla data di stipula della relativa convenzione il Soggetto proprietario dell'unità immobiliare è comunque svincolato da qualsivoglia obbligo nei confronti del Comune e pertanto l'unità immobiliare stessa potrà essere alienata e/o locata al prezzo del libero mercato". (vedi all. delibera 51).</p><p>Il punto 4 della delibera dell'assemblea capitolina (vedi all.) recita: </p><p><em>4. considerare, in virtù delle sopraggiunte modalità di calcolo ed a seguito</em></p><p><em>dell'introduzione delle nuove detrazioni, una revisione della soglia limite, comunque da corrispondersi come contributo minimo di trasformazione/affrancazione, applicabile <strong>anche qualora risulti decorso il termine di validità del rapporto convenzionale</strong> e non sia possibile calcolare il periodo residuo su cui parametrare il calcolo dell'affrancazione,così come disposto dalla norma;</em></p><p>secondo voi cosa può voler dire?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pelide, post: 582947, member: 68933"] Anche nella recente deliberazione assembleare n° 18 del 10.4 u.s. non viene affrontato il problema di coloro che hanno trasformato da superficie a proprietà e per i quali è trascorso il termine ventennale con conseguente decadenza di ogni vincolo. Problema risolto in altri comuni, anche del Lazio, come Viterbo dove vale la regola sacrosanta secondo la quale, dopo 20 anni, le Convenzioni in Diritto di Proprietà per Trasformazione dal Diritto di Superficie non hanno più vincoli: Ecco il punto della delibera: "di ribadire, infine, che nei casi di aree in zona P .E.E.P. cedute in diritto di proprietà o di aree trasformate in diritto di proprietà, trascorsi comunque 20 anni dalla data di stipula della relativa convenzione il Soggetto proprietario dell'unità immobiliare è comunque svincolato da qualsivoglia obbligo nei confronti del Comune e pertanto l'unità immobiliare stessa potrà essere alienata e/o locata al prezzo del libero mercato". (vedi all. delibera 51). Il punto 4 della delibera dell'assemblea capitolina (vedi all.) recita: [I]4. considerare, in virtù delle sopraggiunte modalità di calcolo ed a seguito dell'introduzione delle nuove detrazioni, una revisione della soglia limite, comunque da corrispondersi come contributo minimo di trasformazione/affrancazione, applicabile [B]anche qualora risulti decorso il termine di validità del rapporto convenzionale[/B] e non sia possibile calcolare il periodo residuo su cui parametrare il calcolo dell'affrancazione,così come disposto dalla norma;[/I] secondo voi cosa può voler dire? [/QUOTE]
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