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Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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<blockquote data-quote="pelide" data-source="post: 582953" data-attributes="member: 68933"><p><span style="font-size: 18px"><strong>17 APR PIANI PEEP ROMA: IL TRIBUNALE ACCOGLIE LE TESI DI FGA</strong></span></p><p>Posted at 21:09h in <a href="https://www.studioferrarogiove.it/category/news/notizie/" target="_blank">Notizie</a> by <a href="https://www.studioferrarogiove.it/author/press_office/" target="_blank">Press Office</a> </p><p><a href="https://www.studioferrarogiove.it/piani-peep-roma-il-tribunale-accoglie-le-tesi-di-fga/#" target="_blank">3Likes</a></p><p> </p><p>Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 17.04.18 argina le conseguenze di una interpretazione non costituzionalmente orientata delle SSUU.</p><p></p><p>Il Giudice ha respinto la domanda del ricorrente (restituzione del prezzo eccedente quello massimo pari ad Euro 177.240,84) limitando la condanna del venditore “alle somme necessarie per ottenere l’affrancazione pari ad Euro 7.931,92 cui debbono aggiungersi le spese per avvalersi di un tecnico liquidate equitativamente in complessivi € 2.068,08 per complessivi € 10.000,00 comprensive di interessi e rivalutazione monetaria”.</p><p>Il Giudice PERINELLI ha accolto le nostre eccezioni sia in tema di abuso del diritto, sia sotto il profilo di legittimità costituzionale della diversa interpretazione data dalla Suprema Corte, sia infine sulla assoluta assenza di responsabilità del notaio chiamato.</p><p>L ’Organo Giudicante ha infatti sancito quanto segue: “I ricorrenti chiedono la restituzione del prezzo pagato in eccesso rispetto al prezzo massimo di cessione. Questa richiesta sarebbe pienamente legittima ove l’ordinamento non concedesse altri rimedi per liberare il bene e pertanto il vincolo del prezzo massimo fosse destinato a seguire il bene – quale onere reale – per tutti i trasferimenti futuri come affermato dalle Sezioni unite. In realtà così non è in quanto è riconosciuto al proprietario (ma non a colui che ha venduto) di procedere all’affrancazione del bene pagando un prezzo (…) la scelta dei ricorrenti dell’opzione della restituzione del prezzo eccedente quello massimo in luogo dell’affrancazione, per la loro utilità con aggravamento ingiustificato della posizione dei resistenti, deve considerarsi lesiva del principio di buona fede e costituisce pertanto un’ipotesi di abuso del diritto”.</p><p></p><p>Sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel liquidare unicamente le somme necessarie per ottenere l’affrancazione, la sentenza ha stabilito che “quest’interpretazione è l’unica che consente un’applicazione della norma conforme alla Costituzione altrimenti determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono stati proprietari degli immobili sino al luglio 2011 che non hanno avuto la possibilità di affrancare l’immobile e potrebbero pertanto essere tenuti a restituire le somme versate in eccedenza e quelli divenuti proprietari successivamente a tale data cui invece è stata riconosciuta la possibilità di affrancare il bene e di rivenderlo senza limiti di prezzo. Tale disparità costituirebbe una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione”.</p><p>In merito alla posizione del Notaio convenuto, non è stata ravvisata alcuna mancanza di diligenza, atteso che “prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2015 l’interpretazione maggioritaria in giurisprudenza riteneva che gli immobili dell’edilizia agevolata fossero liberamente trasferibili senza limiti di prezzo. Nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato del 20.10.2011 e le indicazioni fornite dal Comune di Roma nella circolare del 2013 versata in atti dalla difesa del terzo chiamato”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pelide, post: 582953, member: 68933"] [SIZE=5][B]17 APR PIANI PEEP ROMA: IL TRIBUNALE ACCOGLIE LE TESI DI FGA[/B][/SIZE] Posted at 21:09h in [URL='https://www.studioferrarogiove.it/category/news/notizie/']Notizie[/URL] by [URL='https://www.studioferrarogiove.it/author/press_office/']Press Office[/URL] [URL='https://www.studioferrarogiove.it/piani-peep-roma-il-tribunale-accoglie-le-tesi-di-fga/#']3Likes[/URL] Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 17.04.18 argina le conseguenze di una interpretazione non costituzionalmente orientata delle SSUU. Il Giudice ha respinto la domanda del ricorrente (restituzione del prezzo eccedente quello massimo pari ad Euro 177.240,84) limitando la condanna del venditore “alle somme necessarie per ottenere l’affrancazione pari ad Euro 7.931,92 cui debbono aggiungersi le spese per avvalersi di un tecnico liquidate equitativamente in complessivi € 2.068,08 per complessivi € 10.000,00 comprensive di interessi e rivalutazione monetaria”. Il Giudice PERINELLI ha accolto le nostre eccezioni sia in tema di abuso del diritto, sia sotto il profilo di legittimità costituzionale della diversa interpretazione data dalla Suprema Corte, sia infine sulla assoluta assenza di responsabilità del notaio chiamato. L ’Organo Giudicante ha infatti sancito quanto segue: “I ricorrenti chiedono la restituzione del prezzo pagato in eccesso rispetto al prezzo massimo di cessione. Questa richiesta sarebbe pienamente legittima ove l’ordinamento non concedesse altri rimedi per liberare il bene e pertanto il vincolo del prezzo massimo fosse destinato a seguire il bene – quale onere reale – per tutti i trasferimenti futuri come affermato dalle Sezioni unite. In realtà così non è in quanto è riconosciuto al proprietario (ma non a colui che ha venduto) di procedere all’affrancazione del bene pagando un prezzo (…) la scelta dei ricorrenti dell’opzione della restituzione del prezzo eccedente quello massimo in luogo dell’affrancazione, per la loro utilità con aggravamento ingiustificato della posizione dei resistenti, deve considerarsi lesiva del principio di buona fede e costituisce pertanto un’ipotesi di abuso del diritto”. Sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel liquidare unicamente le somme necessarie per ottenere l’affrancazione, la sentenza ha stabilito che “quest’interpretazione è l’unica che consente un’applicazione della norma conforme alla Costituzione altrimenti determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono stati proprietari degli immobili sino al luglio 2011 che non hanno avuto la possibilità di affrancare l’immobile e potrebbero pertanto essere tenuti a restituire le somme versate in eccedenza e quelli divenuti proprietari successivamente a tale data cui invece è stata riconosciuta la possibilità di affrancare il bene e di rivenderlo senza limiti di prezzo. Tale disparità costituirebbe una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione”. In merito alla posizione del Notaio convenuto, non è stata ravvisata alcuna mancanza di diligenza, atteso che “prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2015 l’interpretazione maggioritaria in giurisprudenza riteneva che gli immobili dell’edilizia agevolata fossero liberamente trasferibili senza limiti di prezzo. Nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato del 20.10.2011 e le indicazioni fornite dal Comune di Roma nella circolare del 2013 versata in atti dalla difesa del terzo chiamato”. [/QUOTE]
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