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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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Testo
<blockquote data-quote="giannelmo" data-source="post: 583267" data-attributes="member: 66927"><p>Al momento la ripetizione dell'indebito è l'unica strada per recuperare qualcosa. Se vai in tribunale dicendo al giudice che il venditore non vuole rimborsarti le spese di affrancazione, al 99% ti vedrai respingere l'istanza. Quindi si fa causa per la ripetizione dell'indebito e poi in sede di conciliazione ci si accorda diversamente. La sentenza in questione sarebbe comoda perché il venditore non avrebbe nessun interesse ad andare in causa, dato che la perderebbe sicuramente.</p><p>Ma questa sentenza, così come è congegnata, proprio non sta in piedi.</p><p></p><p></p><p>- Considerato che viene messa in discussione la costituzionalità dell'interpretazione della Cassazione a SS.UU. e, insieme con essa, la funzione sociale di questo tipo di immobili (funzione che a roma, forse il giudice Perinelli se n'è accorto, non è mai esistita), perché allora, solo dal 2015 dobbiamo fingere che questa funzione esista? A questo punto, i notai, che non si sono rifiutati di rogitare prima, non possono rifiutarsi di rogitare ora, anche in assenza di affrancazione: intanto vendiamo a prezzo libero, poi l'affrancazione, o comunque si chiamerà un giorno lo "strumento", qualcuno la pagherà. Intanto, abbiamo il sacrosanto diritto di vendere come ci è più comodo, come si faceva ante 2011.</p><p></p><p>- Perché chi non aveva a disposizione lo strumento dell'affrancazione ha potuto vendere subito, mentre chi ha a disposizione lo strumento e vuole/deve usarlo, nell'illusorio rispetto del pronunciamento della Suprema Corte, deve perdere due anni? Paradossalmente, al solito in italia, è stato avvantaggiato chi non aveva lo strumento!</p><p></p><p>- Perché, giunti a questo punto, per richiedere il pagamento dell'affrancazione al precedente proprietario, occorre percorrere la strada della richiesta di ripetizione dell'indebito versato? Cosa accade nel caso in cui questa prerogativa sia prescritta? Chi paga l'affrancazione? Forse nessuno? Se un proprietario può chiedere indietro l'affrancazione ed un altro no, non si tratta forse di discriminazione? Oppure facciamo finta che l'enorme danno erariale, in cui notai e comune hanno avuto pesanti responsabilità, non sia mai esistito?</p><p></p><p>- Perché un n.esimo proprietario (non primo assegnatario) che si vede richiedere la ripetizione dell'indebito versato da un acquirente deve essere costretto a pagare l'affrancazione, mentre non può chiedere la stessa cosa al primo assegnatario che gli ha venduto l'immobile a prezzo libero solo perché, magari, il suo diritto è caduto in prescrizione? Non è disparità di trattamento?</p><p></p><p>- Perché ci sono interi quartieri, come Torraccia, dove decine di proprietari, dopo aver strapagato casa, sono costretti ad avviare un procedimento civile per poter vendere a prezzo di libero mercato? L'interpretazione della Suprema Corte sulla funzione sociale di questi immobili è legittima e imperativa solo quando non è coinvolto un notaio, bensì "normali" cittadini? </p><p></p><p>- Perché si continua a far finta che l'affrancazione sia LO strumento, quando essa, in base alla normativa vigente in tutti i comuni d'Italia, non lo è? Così com'è stata concepita nella delibera 40, l'affrancazione è un furto con scasso e quasi mai è dovuta e poi non libera dai vincoli soggettivi diversi dal pmc! Pertanto, mentre chi ha venduto prima del 2011 lo ha fatto senza vincoli di alcun tipo, in totale libertà e spesso con il nulla osta del comune, chi vuole vendere oggi, affrancando, mette sul mercato un immobile COMMERCIALMENTE IMPROPONIBILE, perché il terreno rimane nella disponibilità del comune e perché i relativi vincoli soggettivi non sono da intendersi decaduti. Questa non è discriminazione? Forse, sarebbe più corretto, se si vuole garantire la piena commerciabilità di un immobile, parlare di trasformazione, ossia di cessione della proprietà del terreno?</p><p></p><p>- Se anche l'affrancazione non è lo strumento più corretto, assumendo lo stesso principio di base della sentenza si potrà comunque vendere a piacimento, considerato che, se in futuro sarà messo a disposizione uno strumento più consono, allora dovremo goderne anche noi retroattivamente.</p><p></p><p>Sono case come tutte le altre, intanto vendiamole, poi qualcuno condonerà introducendo lo strumento più adeguato. </p><p>Allora forza, ora tutti a vendere a prezzo libero!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giannelmo, post: 583267, member: 66927"] Al momento la ripetizione dell'indebito è l'unica strada per recuperare qualcosa. Se vai in tribunale dicendo al giudice che il venditore non vuole rimborsarti le spese di affrancazione, al 99% ti vedrai respingere l'istanza. Quindi si fa causa per la ripetizione dell'indebito e poi in sede di conciliazione ci si accorda diversamente. La sentenza in questione sarebbe comoda perché il venditore non avrebbe nessun interesse ad andare in causa, dato che la perderebbe sicuramente. Ma questa sentenza, così come è congegnata, proprio non sta in piedi. - Considerato che viene messa in discussione la costituzionalità dell'interpretazione della Cassazione a SS.UU. e, insieme con essa, la funzione sociale di questo tipo di immobili (funzione che a roma, forse il giudice Perinelli se n'è accorto, non è mai esistita), perché allora, solo dal 2015 dobbiamo fingere che questa funzione esista? A questo punto, i notai, che non si sono rifiutati di rogitare prima, non possono rifiutarsi di rogitare ora, anche in assenza di affrancazione: intanto vendiamo a prezzo libero, poi l'affrancazione, o comunque si chiamerà un giorno lo "strumento", qualcuno la pagherà. Intanto, abbiamo il sacrosanto diritto di vendere come ci è più comodo, come si faceva ante 2011. - Perché chi non aveva a disposizione lo strumento dell'affrancazione ha potuto vendere subito, mentre chi ha a disposizione lo strumento e vuole/deve usarlo, nell'illusorio rispetto del pronunciamento della Suprema Corte, deve perdere due anni? Paradossalmente, al solito in italia, è stato avvantaggiato chi non aveva lo strumento! - Perché, giunti a questo punto, per richiedere il pagamento dell'affrancazione al precedente proprietario, occorre percorrere la strada della richiesta di ripetizione dell'indebito versato? Cosa accade nel caso in cui questa prerogativa sia prescritta? Chi paga l'affrancazione? Forse nessuno? Se un proprietario può chiedere indietro l'affrancazione ed un altro no, non si tratta forse di discriminazione? Oppure facciamo finta che l'enorme danno erariale, in cui notai e comune hanno avuto pesanti responsabilità, non sia mai esistito? - Perché un n.esimo proprietario (non primo assegnatario) che si vede richiedere la ripetizione dell'indebito versato da un acquirente deve essere costretto a pagare l'affrancazione, mentre non può chiedere la stessa cosa al primo assegnatario che gli ha venduto l'immobile a prezzo libero solo perché, magari, il suo diritto è caduto in prescrizione? Non è disparità di trattamento? - Perché ci sono interi quartieri, come Torraccia, dove decine di proprietari, dopo aver strapagato casa, sono costretti ad avviare un procedimento civile per poter vendere a prezzo di libero mercato? L'interpretazione della Suprema Corte sulla funzione sociale di questi immobili è legittima e imperativa solo quando non è coinvolto un notaio, bensì "normali" cittadini? - Perché si continua a far finta che l'affrancazione sia LO strumento, quando essa, in base alla normativa vigente in tutti i comuni d'Italia, non lo è? Così com'è stata concepita nella delibera 40, l'affrancazione è un furto con scasso e quasi mai è dovuta e poi non libera dai vincoli soggettivi diversi dal pmc! Pertanto, mentre chi ha venduto prima del 2011 lo ha fatto senza vincoli di alcun tipo, in totale libertà e spesso con il nulla osta del comune, chi vuole vendere oggi, affrancando, mette sul mercato un immobile COMMERCIALMENTE IMPROPONIBILE, perché il terreno rimane nella disponibilità del comune e perché i relativi vincoli soggettivi non sono da intendersi decaduti. Questa non è discriminazione? Forse, sarebbe più corretto, se si vuole garantire la piena commerciabilità di un immobile, parlare di trasformazione, ossia di cessione della proprietà del terreno? - Se anche l'affrancazione non è lo strumento più corretto, assumendo lo stesso principio di base della sentenza si potrà comunque vendere a piacimento, considerato che, se in futuro sarà messo a disposizione uno strumento più consono, allora dovremo goderne anche noi retroattivamente. Sono case come tutte le altre, intanto vendiamole, poi qualcuno condonerà introducendo lo strumento più adeguato. Allora forza, ora tutti a vendere a prezzo libero! [/QUOTE]
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