Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="giannelmo" data-source="post: 583610" data-attributes="member: 66927"><p>La tabella dei prezzi massimi di cessione doveva essere allegata alla documentazione a cura del notaio. Ecco perché i notai NON sono innocenti come si professano, visto che quasi nessuno di loro all'epoca si è preoccupato di far rispettare i PMC. </p><p>Per il resto, dovresti vedere cosa c'è scritto nella convenzione. Se la cooperativa ha effettivamente acquistato il terreno (e non il diritto di superficie), dovreste essere in piena proprietà, ed essendo la convenzione più vecchia di 20 anni, sono per legge decaduti tutti i vincoli e nulla dovete più al comune. Roma Capitale è di altro avviso, ma ci sono diversi ricorsi pendenti al TAR proprio su questo argomento.</p><p></p><p>Se invece siete in diritto di superficie, potete provare a chiedere la tabella dei PMC al notaio che stipulò la convenzione oppure all'archivio notarile. Se tale tabella è "svanita" bisogna far calcolare il PMC da un tecnico abilitato, in ogni caso è possibile stimarlo, senza scostarsi troppo dal valore corretto, in base alle indicazioni contenute nella convenzione e nell'atto di assegnazione o rogito al primo proprietario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giannelmo, post: 583610, member: 66927"] La tabella dei prezzi massimi di cessione doveva essere allegata alla documentazione a cura del notaio. Ecco perché i notai NON sono innocenti come si professano, visto che quasi nessuno di loro all'epoca si è preoccupato di far rispettare i PMC. Per il resto, dovresti vedere cosa c'è scritto nella convenzione. Se la cooperativa ha effettivamente acquistato il terreno (e non il diritto di superficie), dovreste essere in piena proprietà, ed essendo la convenzione più vecchia di 20 anni, sono per legge decaduti tutti i vincoli e nulla dovete più al comune. Roma Capitale è di altro avviso, ma ci sono diversi ricorsi pendenti al TAR proprio su questo argomento. Se invece siete in diritto di superficie, potete provare a chiedere la tabella dei PMC al notaio che stipulò la convenzione oppure all'archivio notarile. Se tale tabella è "svanita" bisogna far calcolare il PMC da un tecnico abilitato, in ogni caso è possibile stimarlo, senza scostarsi troppo dal valore corretto, in base alle indicazioni contenute nella convenzione e nell'atto di assegnazione o rogito al primo proprietario. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
Alto