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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sentenza n. 18135 del 16/09/2015
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<blockquote data-quote="pelide" data-source="post: 599436" data-attributes="member: 68933"><p>Mi è stato segnalata questa notizia decisamente allarmante, con la preghiera di diffonderla quanto più sia possibile. La propongo alla Vs. attenzione anche se al momento <strong>NON HO ELEMENTI PER VALUTARNE L'ATTENDIBILITA'.</strong></p><p>Si tratterebbe del testo predisposto da alcuni parlamentari m5s. </p><p>Voci affermano che ci sarebbe l'intenzione di inserirlo nel decreto per Genova o nella legge di stabilità. A quanto ho capito se passasse questo emendamento dal 2020, per chi non si decidesse ad affrancare, non sarebbe più possibile farlo e gli immobili rimarrebbero per sempre gravati dal vincolo dei PMC. </p><p></p><p><strong>EMENDAMENTO</strong></p><p></p><p>QUESTIONE AFFRANCAZIONI (NUOVA VERSIONE)</p><p></p><p>“1. Al fine di finalizzare la vendita e la locazione degli immobili, compresi nei piani di zona realizzati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata e agevolata, come stabilito dalla normativa vigente, a partire dal 01 gennaio 2020 sono vietate le convenzioni di cui all’art. 31, comma 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.</p><p></p><p>2. Entro il termine stabilito al comma 1 le convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 possono essere stipulate da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile. La stipula di quanto disposto al periodo precedente estende la rimozione di ogni vincolo soggettivo contenuto nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e preclude qualsivoglia pretesa economica dipendente dai vincoli o dalla loro violazione, eccedente le indennità dovute ai sensi del comma 49-bis.</p><p></p><p>3. I corrispettivi previsti nelle convenzioni al comma precedente possono essere versati anche in forma dilazionata per un numero massimo di 120 rate mensili.</p><p></p><p>4. Trascorsi i termini al comma 1 i Comuni provvedono a comminare le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni a tutti coloro i quali hanno ceduto l’alloggio ad un importo superiore al prezzo massimo di cessione senza provvedere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pelide, post: 599436, member: 68933"] Mi è stato segnalata questa notizia decisamente allarmante, con la preghiera di diffonderla quanto più sia possibile. La propongo alla Vs. attenzione anche se al momento [B]NON HO ELEMENTI PER VALUTARNE L'ATTENDIBILITA'.[/B] Si tratterebbe del testo predisposto da alcuni parlamentari m5s. Voci affermano che ci sarebbe l'intenzione di inserirlo nel decreto per Genova o nella legge di stabilità. A quanto ho capito se passasse questo emendamento dal 2020, per chi non si decidesse ad affrancare, non sarebbe più possibile farlo e gli immobili rimarrebbero per sempre gravati dal vincolo dei PMC. [B]EMENDAMENTO[/B] QUESTIONE AFFRANCAZIONI (NUOVA VERSIONE) “1. Al fine di finalizzare la vendita e la locazione degli immobili, compresi nei piani di zona realizzati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata e agevolata, come stabilito dalla normativa vigente, a partire dal 01 gennaio 2020 sono vietate le convenzioni di cui all’art. 31, comma 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. Entro il termine stabilito al comma 1 le convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 possono essere stipulate da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile. La stipula di quanto disposto al periodo precedente estende la rimozione di ogni vincolo soggettivo contenuto nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e preclude qualsivoglia pretesa economica dipendente dai vincoli o dalla loro violazione, eccedente le indennità dovute ai sensi del comma 49-bis. 3. I corrispettivi previsti nelle convenzioni al comma precedente possono essere versati anche in forma dilazionata per un numero massimo di 120 rate mensili. 4. Trascorsi i termini al comma 1 i Comuni provvedono a comminare le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni a tutti coloro i quali hanno ceduto l’alloggio ad un importo superiore al prezzo massimo di cessione senza provvedere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.” [/QUOTE]
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