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<blockquote data-quote="roberto.spalti" data-source="post: 71718" data-attributes="member: 553"><p>Possono rivendicare questo passaggio a seguito di affermazione di aver sempre usufruito di questo passaggio?</p><p>No devi solo garantire la possibilità di arrivare alla loro proprietà.</p><p></p><p>Sull’atto di vendita non è segnato nulla in merito. Posso non far passare queste persone?</p><p>Si</p><p></p><p>A tre persone ho detto loro che violavano la proprietà privata ma mi hanno risposto che passeranno sempre di lì in ogni caso e che avrebbero sempre buttato giù la rete. Posso poi in seguito a fine lavori mettere un cancelletto?</p><p>Consiglio anche un dobermann dietro al cancelletto o se vuoi essere gentile una telecamera (segnalata) che registri chi viola la proprietà e poi segnali la cosa all'A.G..</p><p></p><p>Art. 1051.</p><p>Passaggio coattivo.</p><p></p><p>Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.</p><p></p><p>Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.</p><p></p><p>Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.</p><p></p><p>Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.</p><p></p><p> _______________</p><p></p><p> Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 settembre 2009, n. 20997, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21255 e Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, ordinanza 9 marzo 2010, n. 177 in Altalex Massimario.</p><p></p><p>Art. 1052.</p><p>Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.</p><p></p><p>Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.</p><p></p><p>Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.</p><p></p><p>Art. 1065.</p><p>Esercizio conforme al titolo o al possesso.</p><p></p><p>Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.</p><p></p><p>Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.</p><p></p><p>Inoltre chi usufruisce del passo è tenuto alle spese per il mantenimento.</p><p>Comunque, se si ostinano, alla fine andrete per avvocati e deciderà un giudice.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="roberto.spalti, post: 71718, member: 553"] Possono rivendicare questo passaggio a seguito di affermazione di aver sempre usufruito di questo passaggio? No devi solo garantire la possibilità di arrivare alla loro proprietà. Sull’atto di vendita non è segnato nulla in merito. Posso non far passare queste persone? Si A tre persone ho detto loro che violavano la proprietà privata ma mi hanno risposto che passeranno sempre di lì in ogni caso e che avrebbero sempre buttato giù la rete. Posso poi in seguito a fine lavori mettere un cancelletto? Consiglio anche un dobermann dietro al cancelletto o se vuoi essere gentile una telecamera (segnalata) che registri chi viola la proprietà e poi segnali la cosa all'A.G.. Art. 1051. Passaggio coattivo. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. _______________ Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 settembre 2009, n. 20997, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21255 e Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, ordinanza 9 marzo 2010, n. 177 in Altalex Massimario. Art. 1052. Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso. Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Art. 1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso. Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Inoltre chi usufruisce del passo è tenuto alle spese per il mantenimento. Comunque, se si ostinano, alla fine andrete per avvocati e deciderà un giudice. [/QUOTE]
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