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Si può affittare una casa senza impianti a norma?
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Testo
<blockquote data-quote="realessandro" data-source="post: 30927" data-attributes="member: 3381"><p><strong>Re: Si puà affittare una casa senza impianti a norma?</strong></p><p></p><p>Valgono tutte le riserve anzidescritte dai vari interlocutori , in particolare rispetto al profilo della responsabilità penale e civile dovendo la locazione rispondere a principi inderogabili di ordine pubblico. Ci si espone per questo al rischio di recesso del conduttore che destini l'unità immobiliare ad abitazione ( vedi art.1580-cose pericolose per la salute) : Infatti il contratto di locazione a parere dello scrivente deve essere non solo formalmente ma anche sostanzialmente tale e come tale il locatore deve garantire il pacifico godimento (vedi art. 1575). IN definitiva il bene deve prestarsi all'uso per il quale è destinato; e se l'uso è "sostanzialmente" quello abitativo gli impianti devono essere a norma ; </p><p>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>Per analogia : vedi argomentazioni dell' interessante articolo allegato -autore Avv. Rosanna Di Paolo</p><p>L’immobile privo di licenza di abitabilità può essere oggetto di valida costituzione di rapporti locatizi, ossia può essere affittato.</p><p></p><p>Il principio sopra enunciato va però correttamente interpretato anche alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8409/06 . La citata sentenza afferma il principio, ormai consolidato, in base al quale fra le obbligazioni del locatore va inclusa anche quella di procurare il certificato di abitabilità dell’immobile sia quando esso è destinato ad uso di abitazione che quando ha un utilizzo commerciale o di deposito sicchè quando il documento manca si viene a configurare una situazione di grave inadempimento in conseguenza del quale il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.</p><p></p><p>Va osservato tuttavia, che se in linea di principio la mancanza del certificato di abitabilità, sia perché non sia stato ancora richiesto o perché non è stato rilasciato, viene a configurare una situazione di inadempimento, d’altra parte non può precludere la negoziazione dell’immobile. La Cassazione nel suo ragionamento afferma che in via preliminare la trattativa su un immobile privo di abitabilità è diversa dal suo utilizzo e dunque di per sé stessa non può essere vietata.</p><p></p><p>Anche in altre pronunce la Suprema Corte ricorda che “se non può escludersi che l’immobile privo di licenza di abitabilità possa essere oggetto di una valida costituzione di rapporti locatizi, il definitivo diniego del rilascio del certificato di abitabilità legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="realessandro, post: 30927, member: 3381"] [b]Re: Si puà affittare una casa senza impianti a norma?[/b] Valgono tutte le riserve anzidescritte dai vari interlocutori , in particolare rispetto al profilo della responsabilità penale e civile dovendo la locazione rispondere a principi inderogabili di ordine pubblico. Ci si espone per questo al rischio di recesso del conduttore che destini l'unità immobiliare ad abitazione ( vedi art.1580-cose pericolose per la salute) : Infatti il contratto di locazione a parere dello scrivente deve essere non solo formalmente ma anche sostanzialmente tale e come tale il locatore deve garantire il pacifico godimento (vedi art. 1575). IN definitiva il bene deve prestarsi all'uso per il quale è destinato; e se l'uso è "sostanzialmente" quello abitativo gli impianti devono essere a norma ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per analogia : vedi argomentazioni dell' interessante articolo allegato -autore Avv. Rosanna Di Paolo L’immobile privo di licenza di abitabilità può essere oggetto di valida costituzione di rapporti locatizi, ossia può essere affittato. Il principio sopra enunciato va però correttamente interpretato anche alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8409/06 . La citata sentenza afferma il principio, ormai consolidato, in base al quale fra le obbligazioni del locatore va inclusa anche quella di procurare il certificato di abitabilità dell’immobile sia quando esso è destinato ad uso di abitazione che quando ha un utilizzo commerciale o di deposito sicchè quando il documento manca si viene a configurare una situazione di grave inadempimento in conseguenza del quale il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Va osservato tuttavia, che se in linea di principio la mancanza del certificato di abitabilità, sia perché non sia stato ancora richiesto o perché non è stato rilasciato, viene a configurare una situazione di inadempimento, d’altra parte non può precludere la negoziazione dell’immobile. La Cassazione nel suo ragionamento afferma che in via preliminare la trattativa su un immobile privo di abitabilità è diversa dal suo utilizzo e dunque di per sé stessa non può essere vietata. Anche in altre pronunce la Suprema Corte ricorda che “se non può escludersi che l’immobile privo di licenza di abitabilità possa essere oggetto di una valida costituzione di rapporti locatizi, il definitivo diniego del rilascio del certificato di abitabilità legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”. [/QUOTE]
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