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Si può affittare una casa senza impianti a norma?
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Testo
<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 30946" data-attributes="member: 6214"><p><strong>Re: Si puà affittare una casa senza impianti a norma?</strong></p><p></p><p>Intervengo perchè mi sono posto come locatore lo stesso problema, e gradirei eventuali ulteriori commenti o aggiunte a quanto sotto riportato.</p><p></p><p>Concordo innanzi tutto con tutti i consigli di prudenza, e obblighi da art. 1575 (consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla tale, garantire il pacifico godimento...). Nel caso l'impianto elettrico fosse totalmente "inadeguato", consiglierei di specificare sul contratto, e sempre che la controparte accetti, che i locali sono consegnati nello stato di fatto, senza certificazione, e che il conduttore si impegna a sue spese a provvedere al rifacimento e messa a norma del suddetto in funzione dell'uso convenuto. (nel caso di locazione a carattere commerciale le esigenze del conduttore potrebbero essere più stringenti della normativa delle abitazioni: si pensi alle regole sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). </p><p></p><p><em>Detto questo, allargando i commenti non solo all'impianto elettrico, ma anche all'eventuale caldaia a gas, credo debbano essere corrette alcune affermazioni riportate nel corso della presente discussione.</em></p><p></p><p>IMPIANTO A GAS.</p><p>Credo con una certa sicurezza di poter dire, e mi si corregga se sbaglio, che una cosa è la norma che si deve seguire se gli impianti sono sottoposti <strong>oggi </strong> a rifacimento o modifica: in tal caso questi interventi devono essere eseguiti e condurre alla certificazione secondo le Norme <strong>attualmente in vigore. </strong></p><p><strong></strong></p><p>Quindi per l'impianto domestico a gas metano: UNI7129-1,2,3,4 : 2008, e UNI 7131 :1999 per GPL, senza dimenticare le norme per le canne fumarie per l'evaquazione fumi.</p><p></p><p>Se però gli stessi impianti a gas sono preesistenti alla data del 13 marzi 1990, non disponendo di certificazione, sarebbe corretto parlare di "verifica delle caratteristiche funzionali" : la norma è la UNI 10738:1998 che è attualmente soggetta a revisione (cod. progetto: E01089350) col titolo significativo di "Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza"</p><p></p><p>Mi chiedo quanti idraulici conoscano questa ultima procedura e siano disposti ad eseguire e rilasciare il rapporto tecnico di verifica: ma tant'è. Spero di aver chiarito che la sicurezza deve essere un fatto intrinseco; altra cosa la norma di esecuzione che evolve, senza per questo sia richiesto necessariamente il rifacimento dell'esistente pregresso.</p><p></p><p>REVISIONE CALDAIA</p><p></p><p></p><p>Qui la risposta non mi pare del tutto corretta: la normativa del DPR 412/93 art. 11 comm 2, stabilisce in ultima analisi che è responsabilità del conduttore e non del locatore/proprietario la revisione periodica e la manutenzione della caldaia. I suddetti interventi devono essere registrati nel libretto di caldaia. La periodicità stabilita varia in funzione dell'età di installazione, e da regione a regione: a questa si aggiunge la periodicita dell'apposizione del bollino (verde per Piemonte, ecc) di controllo di efficienza energetica ed emissioni.</p><p></p><p>IMPIANTO ELETTRICO.</p><p>Anche qui la situazione normativa è simile: per gli impianti preesistenti l'obbligo di certificazione, vale ad oggi come minimo quanto sotto specificato :</p><p></p><p></p><p></p><p>Segnalo per completezza il link:</p><p><a href="http://infotelsoftware.blogspot.com/2008/03/gazzetta-ufficiale-n-61-del-1232008.html" target="_blank">http://infotelsoftware.blogspot.com/200 ... 32008.html</a></p><p></p><p>che riporta alcuni chiarimenti del ministero sulla nuova legge sulla sicurezza degli impianti:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 30946, member: 6214"] [b]Re: Si puà affittare una casa senza impianti a norma?[/b] Intervengo perchè mi sono posto come locatore lo stesso problema, e gradirei eventuali ulteriori commenti o aggiunte a quanto sotto riportato. Concordo innanzi tutto con tutti i consigli di prudenza, e obblighi da art. 1575 (consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla tale, garantire il pacifico godimento...). Nel caso l'impianto elettrico fosse totalmente "inadeguato", consiglierei di specificare sul contratto, e sempre che la controparte accetti, che i locali sono consegnati nello stato di fatto, senza certificazione, e che il conduttore si impegna a sue spese a provvedere al rifacimento e messa a norma del suddetto in funzione dell'uso convenuto. (nel caso di locazione a carattere commerciale le esigenze del conduttore potrebbero essere più stringenti della normativa delle abitazioni: si pensi alle regole sulla sicurezza dei luoghi di lavoro). [i]Detto questo, allargando i commenti non solo all'impianto elettrico, ma anche all'eventuale caldaia a gas, credo debbano essere corrette alcune affermazioni riportate nel corso della presente discussione.[/i] IMPIANTO A GAS. Credo con una certa sicurezza di poter dire, e mi si corregga se sbaglio, che una cosa è la norma che si deve seguire se gli impianti sono sottoposti [b]oggi [/b] a rifacimento o modifica: in tal caso questi interventi devono essere eseguiti e condurre alla certificazione secondo le Norme [b]attualmente in vigore. [/b] Quindi per l'impianto domestico a gas metano: UNI7129-1,2,3,4 : 2008, e UNI 7131 :1999 per GPL, senza dimenticare le norme per le canne fumarie per l'evaquazione fumi. Se però gli stessi impianti a gas sono preesistenti alla data del 13 marzi 1990, non disponendo di certificazione, sarebbe corretto parlare di "verifica delle caratteristiche funzionali" : la norma è la UNI 10738:1998 che è attualmente soggetta a revisione (cod. progetto: E01089350) col titolo significativo di "Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza" Mi chiedo quanti idraulici conoscano questa ultima procedura e siano disposti ad eseguire e rilasciare il rapporto tecnico di verifica: ma tant'è. Spero di aver chiarito che la sicurezza deve essere un fatto intrinseco; altra cosa la norma di esecuzione che evolve, senza per questo sia richiesto necessariamente il rifacimento dell'esistente pregresso. REVISIONE CALDAIA Qui la risposta non mi pare del tutto corretta: la normativa del DPR 412/93 art. 11 comm 2, stabilisce in ultima analisi che è responsabilità del conduttore e non del locatore/proprietario la revisione periodica e la manutenzione della caldaia. I suddetti interventi devono essere registrati nel libretto di caldaia. La periodicità stabilita varia in funzione dell'età di installazione, e da regione a regione: a questa si aggiunge la periodicita dell'apposizione del bollino (verde per Piemonte, ecc) di controllo di efficienza energetica ed emissioni. IMPIANTO ELETTRICO. Anche qui la situazione normativa è simile: per gli impianti preesistenti l'obbligo di certificazione, vale ad oggi come minimo quanto sotto specificato : Segnalo per completezza il link: [url="http://infotelsoftware.blogspot.com/2008/03/gazzetta-ufficiale-n-61-del-1232008.html"]http://infotelsoftware.blogspot.com/200 ... 32008.html[/url] che riporta alcuni chiarimenti del ministero sulla nuova legge sulla sicurezza degli impianti: [/QUOTE]
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