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Si può detrarre il 65% di una stufa ?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 358281" data-attributes="member: 31598"><p>Condivido la tua interpretazione.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /> La detrazione del 65% - a mente dell’art. 14 del DLn° 63/20139 - si applica per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate “<em>Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico</em>”, pag. 12) nell’ipotesi di:</p><p></p><p>- impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;</p><p></p><p>- impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.</p><p></p><p>Ne consegue, quindi, che non risulta possibile fruirne per la semplice installazione di una stufa a legna integrativa dell’impianto esistente, come probabilmente avviene nel caso di specie.</p><p></p><p>Tuttavia, l’installazione della stufa a legna in questione – come suggerito dal geometra di patriziaa – può conseguire un risparmio energetico, e come tale può fruire della detrazione del 50% (art. 16-bis, lettera h) del TUIR n°917/86 e art. 16 del DL n°63/2013 convertito in legge n°90/2013: vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate “<em>Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali</em>”, pag. 8). Il 50%, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonte rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché il rendimento, misurato con metodo diretto, non sia inferiore al 70% (attestato dal produttore).</p><p></p><p>Pertanto, le spese per l’acquisto e l’installazione della stufa in discorso (rendimento termico = 87%) può godere di questo beneficio che non prevede:</p><p></p><p>a) la sostituzione dell’impianto;</p><p></p><p>b) gli standard energetici del 65%;</p><p></p><p>c) l’obbligo di comunicazione all’Enea.</p><p></p><p>Il conto termico, invece, non offre uno sconto sulle tasse (a differenza degli ecobonus con cui non è cumulabile), ma un contributo diretto, in due rate annuali, ma anche, in questo caso, si parla sempre di sostituzione di impianto di riscaldamento con altri dotati di generatori a biomassa che devono rispondere a precisi requisiti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 358281, member: 31598"] Condivido la tua interpretazione.:accordo: La detrazione del 65% - a mente dell’art. 14 del DLn° 63/20139 - si applica per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate “[I]Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico[/I]”, pag. 12) nell’ipotesi di: - impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Ne consegue, quindi, che non risulta possibile fruirne per la semplice installazione di una stufa a legna integrativa dell’impianto esistente, come probabilmente avviene nel caso di specie. Tuttavia, l’installazione della stufa a legna in questione – come suggerito dal geometra di patriziaa – può conseguire un risparmio energetico, e come tale può fruire della detrazione del 50% (art. 16-bis, lettera h) del TUIR n°917/86 e art. 16 del DL n°63/2013 convertito in legge n°90/2013: vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate “[I]Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali[/I]”, pag. 8). Il 50%, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonte rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché il rendimento, misurato con metodo diretto, non sia inferiore al 70% (attestato dal produttore). Pertanto, le spese per l’acquisto e l’installazione della stufa in discorso (rendimento termico = 87%) può godere di questo beneficio che non prevede: a) la sostituzione dell’impianto; b) gli standard energetici del 65%; c) l’obbligo di comunicazione all’Enea. Il conto termico, invece, non offre uno sconto sulle tasse (a differenza degli ecobonus con cui non è cumulabile), ma un contributo diretto, in due rate annuali, ma anche, in questo caso, si parla sempre di sostituzione di impianto di riscaldamento con altri dotati di generatori a biomassa che devono rispondere a precisi requisiti. [/QUOTE]
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