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L'Esperto Immobiliare Risponde
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Si può fare un contratto di locazione transitorio mettendoci la residenza?
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Testo
<blockquote data-quote="Sandrom83" data-source="post: 22290" data-attributes="member: 4767"><p>legge 431-98</p><p></p><p>CONTRATTO TRANSITORIO</p><p></p><p>Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i con tratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito</p><p></p><p>Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti</p><p></p><p></p><p></p><p>Durata : non può essere inferiore inferiore ad 1 mese e al massimo può raggiungere i 18 mesi. </p><p> </p><p>Esigenze transitorie : la Legge prende in considerazione sia le esigenze dell'inquilino che ha bisogno di un alloggio solo per pochi mesi, sia quelle del proprietario che può avere necessità dell'appartamento a breve. Il verificarsi dell'esigenza transitoria invocata nel contratto deve essere confermato tramite Raccomandata AR da inviarsi prima della scadenza, comunque prima del termine stabilito nello stesso contratto. L'esigenza transitoria dell'inquilino deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.</p><p> </p><p>Mancata conferma delle esigenze transitorie : qualora i motivi della transitorietà non siano verificati, la durata del contratto potrà essere ricondotta a 4 + 4 anni e il canone resterà quello stabilito. Se, dopo aver riottenuto la casa, il locatore non la adibirà agli scopi dichiarati per la transitorietà, può scattare un risarcimento all'inquilino pari a 36 mensilità.</p><p> </p><p>Disdetta :alla scadenza del contratto l'inquilino dovrà lasciare l'abitazione senza necessità di disdetta da parte del locatore. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto.</p><p> </p><p>Recesso del conduttore : l'affittuario potrà lasciare l'immobile in qualsiasi momento per gravi motivi documentati ma deve comunque fornire un preavviso di almeno 3 mesi.</p><p> </p><p>Sublocazione : è vietata salvo casi eccezionali</p><p> </p><p>Canone : il costo della locazione è contrattato tra le parti sulla base dei valori massimi e minimi calmierati della zona secondo gli Accordi territoriali. Sul contratto si riporta l'importo annuo che, diviso per 12, fornisce il canone mensile.</p><p> </p><p>Consegna e Riconsegna : il conduttore, cioè l'inquilino, visiona l'immobile e dichiara nel contratto di averlo riscontrato in perfette condizioni d'uso (se così non è non deve firmare il contratto o deve verbalizzare quanto di non perfetto riscontrato) e si impegna a riconsegnarlo in identiche condizioni. Analoga verifica va fatta a finita locazione alla riconsegna delle chiavi.</p><p> </p><p>Deposito cauzionale : da 2 a 3 mensilità sono versate dall'inquilino al proprietario a garanzia di eventuali danni. La cauzione dovrà essere restituita, salvo conguagli, al termine della locazione dopo aver verificato lo stato dell'immobile.</p><p> </p><p>Oneri accessori : all'inquilino competono le spese condominiali ordinarie e al proprietario quelle straordinarie come da Codice Civile. All'inquilino compete la piccola manutenzione dell'abitazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sandrom83, post: 22290, member: 4767"] legge 431-98 CONTRATTO TRANSITORIO Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i con tratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti Durata : non può essere inferiore inferiore ad 1 mese e al massimo può raggiungere i 18 mesi. Esigenze transitorie : la Legge prende in considerazione sia le esigenze dell'inquilino che ha bisogno di un alloggio solo per pochi mesi, sia quelle del proprietario che può avere necessità dell'appartamento a breve. Il verificarsi dell'esigenza transitoria invocata nel contratto deve essere confermato tramite Raccomandata AR da inviarsi prima della scadenza, comunque prima del termine stabilito nello stesso contratto. L'esigenza transitoria dell'inquilino deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. Mancata conferma delle esigenze transitorie : qualora i motivi della transitorietà non siano verificati, la durata del contratto potrà essere ricondotta a 4 + 4 anni e il canone resterà quello stabilito. Se, dopo aver riottenuto la casa, il locatore non la adibirà agli scopi dichiarati per la transitorietà, può scattare un risarcimento all'inquilino pari a 36 mensilità. Disdetta :alla scadenza del contratto l'inquilino dovrà lasciare l'abitazione senza necessità di disdetta da parte del locatore. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto. Recesso del conduttore : l'affittuario potrà lasciare l'immobile in qualsiasi momento per gravi motivi documentati ma deve comunque fornire un preavviso di almeno 3 mesi. Sublocazione : è vietata salvo casi eccezionali Canone : il costo della locazione è contrattato tra le parti sulla base dei valori massimi e minimi calmierati della zona secondo gli Accordi territoriali. Sul contratto si riporta l'importo annuo che, diviso per 12, fornisce il canone mensile. Consegna e Riconsegna : il conduttore, cioè l'inquilino, visiona l'immobile e dichiara nel contratto di averlo riscontrato in perfette condizioni d'uso (se così non è non deve firmare il contratto o deve verbalizzare quanto di non perfetto riscontrato) e si impegna a riconsegnarlo in identiche condizioni. Analoga verifica va fatta a finita locazione alla riconsegna delle chiavi. Deposito cauzionale : da 2 a 3 mensilità sono versate dall'inquilino al proprietario a garanzia di eventuali danni. La cauzione dovrà essere restituita, salvo conguagli, al termine della locazione dopo aver verificato lo stato dell'immobile. Oneri accessori : all'inquilino competono le spese condominiali ordinarie e al proprietario quelle straordinarie come da Codice Civile. All'inquilino compete la piccola manutenzione dell'abitazione. [/QUOTE]
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