Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Si può fare un contratto di locazione transitorio mettendoci la residenza?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Isabella Tafuro" data-source="post: 22375"><p><span style="color: #800000"><strong>Cassazione: la nullità del contratto di locazione abitativa a uso transitorio e onere della prova:</strong></span></p><p>La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9220/2004) ha stabilito che "qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la nullita' ex art. 79 della L. n. 392 del 1978, di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da questo ultimo conosciuta al momento del contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore ne' situazioni di fatto occultate dal conduttore, ne' la riserva mentale di costui di non accettare la clausola". Infine la Corte ha aggiunto che "al contrario, la nullita' ai sensi dell'art. 79 della L. n. 392 del 1978, delle clausole concernenti la misura del canone, contenute in un contratto di locazione che appaia stipulato per sopperire ad esigenze abitative di carattere transitorio, in tanto puo' essere ritenuta in quanto emerga l'accordo dei contraenti, accordo inteso a simulare tale apparenza negoziale e cioe' a dissimulare una locazione volta a soddisfare esigenze abitative stabili: soltanto in questo caso, infatti, puo' ritenersi che la dichiarata "transitorieta'" della locazione costituisca il mezzo concordemente previsto dai contraenti per eludere le norme piu' favorevoli al conduttore dettate dalla stessa legge in via generale". </p><p></p><p></p><p>quindi cerca un canone libero <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Isabella Tafuro, post: 22375"] [color=#800000][b]Cassazione: la nullità del contratto di locazione abitativa a uso transitorio e onere della prova:[/b][/color] La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9220/2004) ha stabilito che "qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la nullita' ex art. 79 della L. n. 392 del 1978, di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da questo ultimo conosciuta al momento del contratto, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore ne' situazioni di fatto occultate dal conduttore, ne' la riserva mentale di costui di non accettare la clausola". Infine la Corte ha aggiunto che "al contrario, la nullita' ai sensi dell'art. 79 della L. n. 392 del 1978, delle clausole concernenti la misura del canone, contenute in un contratto di locazione che appaia stipulato per sopperire ad esigenze abitative di carattere transitorio, in tanto puo' essere ritenuta in quanto emerga l'accordo dei contraenti, accordo inteso a simulare tale apparenza negoziale e cioe' a dissimulare una locazione volta a soddisfare esigenze abitative stabili: soltanto in questo caso, infatti, puo' ritenersi che la dichiarata "transitorieta'" della locazione costituisca il mezzo concordemente previsto dai contraenti per eludere le norme piu' favorevoli al conduttore dettate dalla stessa legge in via generale". quindi cerca un canone libero ;) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Si può fare un contratto di locazione transitorio mettendoci la residenza?
Alto