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<blockquote data-quote="giorsi68" data-source="post: 125971"><p>il regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 prevede la corresponsione, in caso di estinzione anticipata, della parte di premio non goduta relativa al periodo di tempo residuo rispetto alla data di scadenza originaria..</p><p>In alternativa, l'assicurato può chiedere il cambio di beneficiario (se cambia banca).</p><p>Ulteriore conforto normativo è possibile riscontrare a sostegno della tesi della ripetibilità dalla sentenza n. 11706 Corte Cassazione del 20/05/2009, secondo cui il rapporto tra il mutuo e l'assicurazione è unico e inscindibile sebbene sia formato da una pluralità di contratti aventi causa autonoma. </p><p>Ti consiglio di presentare reclamo alla banca e alla compagnia. in caso di risposta negativa dopo 30 giorni c'è l'ABF.</p><p>Auguri</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giorsi68, post: 125971"] il regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 prevede la corresponsione, in caso di estinzione anticipata, della parte di premio non goduta relativa al periodo di tempo residuo rispetto alla data di scadenza originaria.. In alternativa, l'assicurato può chiedere il cambio di beneficiario (se cambia banca). Ulteriore conforto normativo è possibile riscontrare a sostegno della tesi della ripetibilità dalla sentenza n. 11706 Corte Cassazione del 20/05/2009, secondo cui il rapporto tra il mutuo e l'assicurazione è unico e inscindibile sebbene sia formato da una pluralità di contratti aventi causa autonoma. Ti consiglio di presentare reclamo alla banca e alla compagnia. in caso di risposta negativa dopo 30 giorni c'è l'ABF. Auguri [/QUOTE]
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