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<blockquote data-quote="apusoft" data-source="post: 721806" data-attributes="member: 80819"><p>Direi di no.</p><p></p><p>Quello che posso fare è riportare qui la parte significativa della risposta:</p><p></p><p>[CODE]Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze</p><p>unitariamente considerate.</p><p>Inoltre, in analogia con quanto precisato con riferimento alla detrazione di cui al</p><p>comma 3 del citato articolo 16-bis del TUIR - spettante agli acquirenti di unità</p><p>immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o</p><p>ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro trenta</p><p>mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione</p><p>dell'immobile, anche la detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del</p><p>decreto legge n. 63 del 2013, deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro</p><p>96.000, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato,</p><p>riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.</p><p>È stato infatti precisato, da ultimo con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, che</p><p>"tale detrazione [comma 3 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte dirette</p><p>(TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]</p><p>spetta per l'acquisto dell'immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto</p><p>relativo ad appartamento e pertinenza, si può beneficiare della detrazione sul costo</p><p>complessivo, entro il limite di spesa stabilito".</p><p>Pertanto, l'istante potrà fruire, nel rispetto di ogni altra condizione prevista, della</p><p>detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del</p><p>2013 e, nel caso di atto unico di acquisto, la detrazione sarà calcolata sul prezzo di</p><p>acquisto risultante nell'atto pubblico, comprensivo del garage pertinenziale.</p><p>Al di fuori di tale ipotesi le finalità dell'operazione prospettata dall'istante</p><p>(stipula di due distinti atti di compravendita da realizzare in diversi anni d'imposta)</p><p>richiede valutazioni non esperibili dalla scrivente in sede di interpello "ordinario" (art.</p><p>11, comma 1, lettera a) legge 212/2000).</p><p>Resta fermo il potere di accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto delle</p><p>agevolazioni in esame al fine di contrastare eventuali fini abusivi delle predette</p><p>operazioni di compravendita ove avessero luogo con le modalità descritte. L'utilizzo di</p><p>due distinti atti per acquistare due unità immobiliari dallo stesso venditore con l'unica</p><p>finalità di poter fruire di un ulteriore limite di spesa, potrebbe astrattamente</p><p>configurare un comportamento contrastato dall'art. 10 bis della Legge 212/2000. [/CODE]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="apusoft, post: 721806, member: 80819"] Direi di no. Quello che posso fare è riportare qui la parte significativa della risposta: [CODE]Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale, riguarda il singolo immobile e va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Inoltre, in analogia con quanto precisato con riferimento alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del TUIR - spettante agli acquirenti di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro trenta mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, anche la detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente. È stato infatti precisato, da ultimo con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, che "tale detrazione [comma 3 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte dirette (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917] spetta per l'acquisto dell'immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si può beneficiare della detrazione sul costo complessivo, entro il limite di spesa stabilito". Pertanto, l'istante potrà fruire, nel rispetto di ogni altra condizione prevista, della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 e, nel caso di atto unico di acquisto, la detrazione sarà calcolata sul prezzo di acquisto risultante nell'atto pubblico, comprensivo del garage pertinenziale. Al di fuori di tale ipotesi le finalità dell'operazione prospettata dall'istante (stipula di due distinti atti di compravendita da realizzare in diversi anni d'imposta) richiede valutazioni non esperibili dalla scrivente in sede di interpello "ordinario" (art. 11, comma 1, lettera a) legge 212/2000). Resta fermo il potere di accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto delle agevolazioni in esame al fine di contrastare eventuali fini abusivi delle predette operazioni di compravendita ove avessero luogo con le modalità descritte. L'utilizzo di due distinti atti per acquistare due unità immobiliari dallo stesso venditore con l'unica finalità di poter fruire di un ulteriore limite di spesa, potrebbe astrattamente configurare un comportamento contrastato dall'art. 10 bis della Legge 212/2000. [/CODE] [/QUOTE]
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