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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 258482" data-attributes="member: 3943"><p>Ai sensi dell’<strong>art. 2247 del codice civile</strong>, l’obbligo fondamentale a carico di ogni socio è quello di effettuare conferimenti a favore della società di cui fa parte.</p><p> </p><p>Nelle tre tipologie di società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi è un accordo fra i soci il conferimento può consistere non in denaro o in beni in natura, bensì in servizi lavorativi.</p><p> </p><p><strong>Il socio d’opera è cioè colui che presta a favore della società le sue capacità manuali o intellettive, consentendo alla società stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.</strong></p><p> </p><p>La figura del socio d’opera è tipica delle piccole realtà produttive, in cui sussiste un forte legame fiduciario fra i singoli soci (il cosiddetto “intuitus personae”) che va oltre i semplici interessi d’impresa.</p><p> </p><p>Poichè questo elemento soggettivo si riscontra frequentemente anche nelle società a responsabilità limitata, il legislatore ha stabilito nel 2003 che, in presenza di un’esplicita previsione dell’atto costitutivo, anche nelle Srl può presentarsi la figura del socio d’opera, ma il valore del conferimento deve essere soggetto ad un complesso procedimento di stima da parte di un perito indipendente.</p><p> </p><p><em>fonte: Leonardo.it</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 258482, member: 3943"] Ai sensi dell’[B]art. 2247 del codice civile[/B], l’obbligo fondamentale a carico di ogni socio è quello di effettuare conferimenti a favore della società di cui fa parte. Nelle tre tipologie di società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi è un accordo fra i soci il conferimento può consistere non in denaro o in beni in natura, bensì in servizi lavorativi. [B]Il socio d’opera è cioè colui che presta a favore della società le sue capacità manuali o intellettive, consentendo alla società stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.[/B] La figura del socio d’opera è tipica delle piccole realtà produttive, in cui sussiste un forte legame fiduciario fra i singoli soci (il cosiddetto “intuitus personae”) che va oltre i semplici interessi d’impresa. Poichè questo elemento soggettivo si riscontra frequentemente anche nelle società a responsabilità limitata, il legislatore ha stabilito nel 2003 che, in presenza di un’esplicita previsione dell’atto costitutivo, anche nelle Srl può presentarsi la figura del socio d’opera, ma il valore del conferimento deve essere soggetto ad un complesso procedimento di stima da parte di un perito indipendente. [I]fonte: Leonardo.it[/I] [/QUOTE]
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