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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 260248" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Mi spiace non concordare. L’obbligo della forma scritta non vale per il comodato di un immobile, in quanto la legge (art. 1350 cod. civ.) non prevede alcuna forma particolare. Un contratto verbale di comodato non è soggetto all’obbligo di registrazione (art. 3, comma 1 del Testo unico dell’imposta di registro), tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (art. 22 del Testo unico dell’imposta di registro). Viceversa l’imposta di registro colpisce il contratto di comodato scritto di un bene immobile, procedura, nel caso posto all’attenzione, vivamente consigliata, come suggerisce Fabrizio. Nella risoluzione n°14/E del 6 febbraio 2001 dell’Agenzia delle Entrate si legge: “<em>Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 4 della parte prima della Tariffa del Testo unico dell’imposta di registro)</em></span><span style="font-family: 'Verdana'"> <em>[…] </em></span><em><span style="font-family: 'Verdana'">Poichè nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato”.</span></em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 260248, member: 31598"] [SIZE=3][FONT=Verdana]Mi spiace non concordare. L’obbligo della forma scritta non vale per il comodato di un immobile, in quanto la legge (art. 1350 cod. civ.) non prevede alcuna forma particolare. Un contratto verbale di comodato non è soggetto all’obbligo di registrazione (art. 3, comma 1 del Testo unico dell’imposta di registro), tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (art. 22 del Testo unico dell’imposta di registro). Viceversa l’imposta di registro colpisce il contratto di comodato scritto di un bene immobile, procedura, nel caso posto all’attenzione, vivamente consigliata, come suggerisce Fabrizio. Nella risoluzione n°14/E del 6 febbraio 2001 dell’Agenzia delle Entrate si legge: “[I]Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, comma 4 della parte prima della Tariffa del Testo unico dell’imposta di registro)[/I][/FONT][FONT=Verdana] [I][…] [/I][/FONT][I][FONT=Verdana]Poichè nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla specifica forma in cui è redatto (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato”.[/FONT][/I][/SIZE] [/QUOTE]
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