Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Sono in comodato d'uso consigli su come portare a reddito la casa
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 260975" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/thumbsup.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":ok:" title="Ok :ok:" data-shortname=":ok:" /> Come precisato dalla risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, il contratto di comodato non è idoneo a trasferire alcun diritto reale (proprietà o diritti reali di godimento) in capo al comodatario (cioè a colui che riceve in comodato il bene). Di conseguenza, anche nel caso in cui il comodatario stipuli (in qualità di locatore) un contratto di locazione, da un punto di vista fiscale non si ha alcun mutamento nel possesso o nella titolarità del reddito fondiario, per cui, nel caso di specie, ritengo che il relativo reddito (eventualmente ridotto forfettariamente se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%) dovrà essere imputato al proprietario comodante dell’immobile (sorella di Simona), e da questo dichiarato nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Unico PF, mentre il comodatario (Simona), avrà l’obbligo di indicare i proventi della locazione (senza detrazioni forfettarie) nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico PF relativo ai redditi diversi, ai sensi della lettera h<em>)</em> del comma 1 dell’art. 67 del Tuir. Ai fini IMU, il soggetto passivo è esclusivamente il comodante, essendo proprietario dell’immobile: il comodatario è quindi escluso dall’imposizione. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Riguardo poi all’opportunità della forma scritta, aggiungo che un ulteriore motivo per l’adozione di tale forma (e relativa registrazione) sta nel fatto che le detrazioni IRPEF competono per le spese di ristrutturazione eventualmente sostenute dal comodatario dell’abitazione, unicamente a condizione che il contratto di comodato sia debitamente registrato.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 260975, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]:ok: Come precisato dalla risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008 dell’Agenzia delle Entrate, il contratto di comodato non è idoneo a trasferire alcun diritto reale (proprietà o diritti reali di godimento) in capo al comodatario (cioè a colui che riceve in comodato il bene). Di conseguenza, anche nel caso in cui il comodatario stipuli (in qualità di locatore) un contratto di locazione, da un punto di vista fiscale non si ha alcun mutamento nel possesso o nella titolarità del reddito fondiario, per cui, nel caso di specie, ritengo che il relativo reddito (eventualmente ridotto forfettariamente se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%) dovrà essere imputato al proprietario comodante dell’immobile (sorella di Simona), e da questo dichiarato nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Unico PF, mentre il comodatario (Simona), avrà l’obbligo di indicare i proventi della locazione (senza detrazioni forfettarie) nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico PF relativo ai redditi diversi, ai sensi della lettera h[I])[/I] del comma 1 dell’art. 67 del Tuir. Ai fini IMU, il soggetto passivo è esclusivamente il comodante, essendo proprietario dell’immobile: il comodatario è quindi escluso dall’imposizione. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Riguardo poi all’opportunità della forma scritta, aggiungo che un ulteriore motivo per l’adozione di tale forma (e relativa registrazione) sta nel fatto che le detrazioni IRPEF competono per le spese di ristrutturazione eventualmente sostenute dal comodatario dell’abitazione, unicamente a condizione che il contratto di comodato sia debitamente registrato.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Sono in comodato d'uso consigli su come portare a reddito la casa
Alto