Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sono vittima di una truffa da parte dell'agenzia?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="allberto" data-source="post: 48844" data-attributes="member: 10421"><p>Art. 1759: "il mediatore ha l'obbligo di comunicare alle parti le informazioni a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso".</p><p></p><p>Questo impone al mediatore l'obbligo di comunicare le circostanze note o comunque conoscibili con la comune diligenza ed esperienza professionale.</p><p></p><p>Questo comporta che il mediatore dovrà fare una verifica formale della documentazione in suo possesso (atto di provenienza, visure catastali, ecc). </p><p>Venendo meno a questo obbligo di legge <strong>il mediatore può essere chiamato a risarcire il danno subito da una delle parti.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="allberto, post: 48844, member: 10421"] Art. 1759: "il mediatore ha l'obbligo di comunicare alle parti le informazioni a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso". Questo impone al mediatore l'obbligo di comunicare le circostanze note o comunque conoscibili con la comune diligenza ed esperienza professionale. Questo comporta che il mediatore dovrà fare una verifica formale della documentazione in suo possesso (atto di provenienza, visure catastali, ecc). Venendo meno a questo obbligo di legge [B]il mediatore può essere chiamato a risarcire il danno subito da una delle parti.[/B] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Sono vittima di una truffa da parte dell'agenzia?
Alto