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<blockquote data-quote="Giuseppe Di Massa" data-source="post: 634797" data-attributes="member: 60104"><p>Concordo con molte risposte. Io comunque da un paio di anni sono passato alla clausola risolutoria, che prevede che entro una tale data l'acquirente può rescindere gratuitamente il contratto (perchè si intenderebbe concluso) se con un certo mezzo previsto (mail, raccomanadata ecc) invia documentazione dell'istituto di credito relativa al diniego del mutuo. Questo implica un impegno maggiore da parte dell'acquirente e sposta su questa parte del contratto tutti gli oneri. Appare agli occhi del proprietario più tutelente perchè impedisce all'acquirente di ritirarsi con una scusa qualsiasi, cosa che la clausola sospensiva consente più facilmente (in fondo il contratto non è ancora concluso in quel caso e quindi superata la data di scadenza l'acquirente può dire che non l'ha ancora ottenuto ed è libero). Oltre tutto è una clausola, lunga ed articolata, che non fa entrare troppo le parti nel merito legale, perchè è chiara, se mandi la documentazione entro una data rescindi, altrimenti no. Ovviamente va accompagnata da un sensato assegno in deposito, che pur diventando caparra l'agenzia trattiene fino a quella data, con la dichiarazione/autorizzazione a darlo al propietario. Nella clausola si precisa che le parti (la firma anche il proprietario all'accettazione) quindi pagheranno l'agenzia, diciamo che ribadisce concetti che sono ovvi, ma con una seconda espressa firma, alleggerendo l'agenzia da responsabilità. Ha anche un effetto dissuasivo, chi volesse fare un tentivo, tanto perdono tempo gli altri, davanti a questa clausola ci ripensa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Giuseppe Di Massa, post: 634797, member: 60104"] Concordo con molte risposte. Io comunque da un paio di anni sono passato alla clausola risolutoria, che prevede che entro una tale data l'acquirente può rescindere gratuitamente il contratto (perchè si intenderebbe concluso) se con un certo mezzo previsto (mail, raccomanadata ecc) invia documentazione dell'istituto di credito relativa al diniego del mutuo. Questo implica un impegno maggiore da parte dell'acquirente e sposta su questa parte del contratto tutti gli oneri. Appare agli occhi del proprietario più tutelente perchè impedisce all'acquirente di ritirarsi con una scusa qualsiasi, cosa che la clausola sospensiva consente più facilmente (in fondo il contratto non è ancora concluso in quel caso e quindi superata la data di scadenza l'acquirente può dire che non l'ha ancora ottenuto ed è libero). Oltre tutto è una clausola, lunga ed articolata, che non fa entrare troppo le parti nel merito legale, perchè è chiara, se mandi la documentazione entro una data rescindi, altrimenti no. Ovviamente va accompagnata da un sensato assegno in deposito, che pur diventando caparra l'agenzia trattiene fino a quella data, con la dichiarazione/autorizzazione a darlo al propietario. Nella clausola si precisa che le parti (la firma anche il proprietario all'accettazione) quindi pagheranno l'agenzia, diciamo che ribadisce concetti che sono ovvi, ma con una seconda espressa firma, alleggerendo l'agenzia da responsabilità. Ha anche un effetto dissuasivo, chi volesse fare un tentivo, tanto perdono tempo gli altri, davanti a questa clausola ci ripensa. [/QUOTE]
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