Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Mondo Immobiliare
Costruzioni e Ristrutturazioni Edilizie
Sostituzione porte e finestre. IVA e detrazioni
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="zeusobio" data-source="post: 444721" data-attributes="member: 6816"><p>Quoto</p><p></p><p>In particolare : </p><p>La normativa, chiarisce quale sia l’IVA da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria.</p><p><strong>Le cessioni di beni </strong>sono assoggettate all’aliquota <strong>IVA al 10% </strong>solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.</p><p>Un caso particolare è rappresentato dai cd. “<strong>beni di valore significativo</strong>”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico,deve trattarsi cioè di beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità anche successivamente al loro impiego nella costruzione, ne costituiscono elementi strutturali e diventano quindi parti integranti dei fabbricati stessi.– circolare n. 25 del 3 agosto 1979 –</p><p><a href="http://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11445-cosa-si-intende-per-beni-significativi-u-ai-fini-dell-applicazione-dell-IVA-agevolata-al-10.html" target="_blank"><span style="color: #000000"><strong>I beni significativi </strong>sono stati espressamente individuati dal <strong>decreto 29 dicembre 1999</strong></span></a><span style="color: #000000">.</span> Si tratta di: ascensori e montacarichi; <strong>infissi esterni e interni</strong>; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Gli infissi , quindi, insieme a tutti gli altri beni significativi indicati sopra, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% finché il suo valore non supera il 50% dell’intera prestazione, sia nel caso in cui gli interventi siano riconducibili a un contratto di appalto, sia nel caso in cui gli interventi sia riconducibili a un contratto d’opera. In conseguenza di questo calcolo da effettuare tra il valore dei beni e il valore della prestazione (posa in opera) sembra che fornitura e posa in opera debbano competere allo stesso soggetto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="zeusobio, post: 444721, member: 6816"] Quoto In particolare : La normativa, chiarisce quale sia l’IVA da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria. [B]Le cessioni di beni [/B]sono assoggettate all’aliquota [B]IVA al 10% [/B]solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera. Un caso particolare è rappresentato dai cd. “[B]beni di valore significativo[/B]”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico,deve trattarsi cioè di beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità anche successivamente al loro impiego nella costruzione, ne costituiscono elementi strutturali e diventano quindi parti integranti dei fabbricati stessi.– circolare n. 25 del 3 agosto 1979 – [URL='http://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11445-cosa-si-intende-per-beni-significativi-u-ai-fini-dell-applicazione-dell-IVA-agevolata-al-10.html'][COLOR=#000000][B]I beni significativi [/B]sono stati espressamente individuati dal [B]decreto 29 dicembre 1999[/B][/COLOR][/URL][COLOR=#000000].[/COLOR] Si tratta di: ascensori e montacarichi; [B]infissi esterni e interni[/B]; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Gli infissi , quindi, insieme a tutti gli altri beni significativi indicati sopra, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% finché il suo valore non supera il 50% dell’intera prestazione, sia nel caso in cui gli interventi siano riconducibili a un contratto di appalto, sia nel caso in cui gli interventi sia riconducibili a un contratto d’opera. In conseguenza di questo calcolo da effettuare tra il valore dei beni e il valore della prestazione (posa in opera) sembra che fornitura e posa in opera debbano competere allo stesso soggetto. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Mondo Immobiliare
Costruzioni e Ristrutturazioni Edilizie
Sostituzione porte e finestre. IVA e detrazioni
Alto