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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 582563" data-attributes="member: 55799"><p>Be pero’ Marchesini,</p><p></p><p>A rigor di logica, intervenendo in via personale/fisica, si risponde in solido.</p><p>Nemmeno con la morte un soggetto fisico puo’ sottrarsi all’onere.</p><p>Che si trasferisce per discendenza.</p><p></p><p>Diverse le circostanze, che sono possibili agendo con una societa’ di capitale, in Europa particolarita’ tutta Italiana, che hanno facolta’ di mettere a rischio solo un limitato capitale.</p><p>Terminato il quale, si puo’ morire in santa pace e poi scomparire, con la stessa buona pace dei creditori.</p><p></p><p>Con le societa’ semplificate, basta solo un euro di capitale, per poter essere operative e l’atto costitutivo e’ gratuito.</p><p>Trenta giorni per scioglierle ed un anno per liquidarle.</p><p>Prima di poté per sempre riposare in pace.</p><p></p><p>Cio’ dimostra, tutto lo spessore e il peso diverso, tra i due soggetti giuridici.</p><p></p><p>Un soggetto privato non sparisce se non per esito di morte.</p><p></p><p>Diversi dei miei clienti, pure avendo gia’ delle societa’ costituite, che potrebbero pure intervenire su più fronti e a pieno titolo, effettuano le loro operazioni acquisendole da persona fisica.</p><p>La stesa persona, può pure ricevere e ottemperare alle prestazioni per lui svolte da societa’ che lui stesso amministra in pectore.</p><p>Essendo due soggetti distinti.</p><p>Ogni “pezza” che giustifica una spesa puo’ essere inserita all’atto detraendola dal conto che determina la plusvalenza.</p><p></p><p>Muoversi in un regime di imposta di registro e’ meno oneroso, sia in fase di acquisizione che in quella di rivendita ed e’ perfettamente consentito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 582563, member: 55799"] Be pero’ Marchesini, A rigor di logica, intervenendo in via personale/fisica, si risponde in solido. Nemmeno con la morte un soggetto fisico puo’ sottrarsi all’onere. Che si trasferisce per discendenza. Diverse le circostanze, che sono possibili agendo con una societa’ di capitale, in Europa particolarita’ tutta Italiana, che hanno facolta’ di mettere a rischio solo un limitato capitale. Terminato il quale, si puo’ morire in santa pace e poi scomparire, con la stessa buona pace dei creditori. Con le societa’ semplificate, basta solo un euro di capitale, per poter essere operative e l’atto costitutivo e’ gratuito. Trenta giorni per scioglierle ed un anno per liquidarle. Prima di poté per sempre riposare in pace. Cio’ dimostra, tutto lo spessore e il peso diverso, tra i due soggetti giuridici. Un soggetto privato non sparisce se non per esito di morte. Diversi dei miei clienti, pure avendo gia’ delle societa’ costituite, che potrebbero pure intervenire su più fronti e a pieno titolo, effettuano le loro operazioni acquisendole da persona fisica. La stesa persona, può pure ricevere e ottemperare alle prestazioni per lui svolte da societa’ che lui stesso amministra in pectore. Essendo due soggetti distinti. Ogni “pezza” che giustifica una spesa puo’ essere inserita all’atto detraendola dal conto che determina la plusvalenza. Muoversi in un regime di imposta di registro e’ meno oneroso, sia in fase di acquisizione che in quella di rivendita ed e’ perfettamente consentito. [/QUOTE]
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