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<blockquote data-quote="mcLuca" data-source="post: 496241" data-attributes="member: 64892"><p>non so cosa intendi per "generalmente" però non è proprio così...gli articoli di legge dicono che devono essere divise "L'onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione compete al locatore, salvo il rimborso della metà di quanto anticipato, a norma dell'articolo 8, legge 392/78. Locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131. Infatti, molto spesso questa imposta viene suddivisa a metà tra le due parti in causa; in caso contrario sarà il locatario a dover saldare per intero questa tassa. Prima di ciò, è bene controllare se nel contratto di locazione ci sia una postilla in merito: in questo caso si seguirà cosa ci sarà scritto nel contratto".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mcLuca, post: 496241, member: 64892"] non so cosa intendi per "generalmente" però non è proprio così...gli articoli di legge dicono che devono essere divise "L'onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione compete al locatore, salvo il rimborso della metà di quanto anticipato, a norma dell'articolo 8, legge 392/78. Locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131. Infatti, molto spesso questa imposta viene suddivisa a metà tra le due parti in causa; in caso contrario sarà il locatario a dover saldare per intero questa tassa. Prima di ciò, è bene controllare se nel contratto di locazione ci sia una postilla in merito: in questo caso si seguirà cosa ci sarà scritto nel contratto". [/QUOTE]
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