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Testo
<blockquote data-quote="Andrea Occhiodoro" data-source="post: 560480" data-attributes="member: 69679"><p>La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (vedi ad esempio sentenza 10235/2013) che le spese straordinarie deliberate prima del rogito, in assenza di specifiche pattuizioni tra le parti, spettano al venditore. In particolare la Suprema Corte individua il momento in cui nasce l'obbligazione di contribuire alle spese statuendo che: "<strong>in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione,</strong> <strong>l'insorgenza dell'obbligo in capo ai singoli condòmini deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini rivestenti tale qualità all'atto della sua adozione) con la quale siano disposti i predetti</strong> <strong>interventi</strong>".</p><p>L'esistenza di un piano di riparto (che un buon amministratore dovrebbe sempre presentare prima o comunque contestualmente alla votazione di approvazione lavori) e la delibera di approvazione dello stesso servono solamente a stabilire il "quantum" in capo a ciascun condòmino ma non a decidere chi, tra venditore o acquirente, debba farsi carico della spesa. </p><p>Quindi a mio parere se nell'assemblea del 14 settembre p.v. l'assemblea deliberasse i lavori (definendo compiutamente cosa e come fare, scegliendo l'impresa appaltatrice e relativo importo economico) l'onere rimarrebbe a carico di ataro. Solamente nei rapporti tra il condominio e l'impresa esecutrice farà fede la data di stipula del contratto di appalto firmato dall'amministratore; tale contratto potrà essere perfezionato anche successivamente alla delibera ( è sempre bene attendere almeno i 30 giorni per lasciar decorrere i termini di eventuale impugnazione ).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Andrea Occhiodoro, post: 560480, member: 69679"] La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (vedi ad esempio sentenza 10235/2013) che le spese straordinarie deliberate prima del rogito, in assenza di specifiche pattuizioni tra le parti, spettano al venditore. In particolare la Suprema Corte individua il momento in cui nasce l'obbligazione di contribuire alle spese statuendo che: "[B]in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione,[/B] [B]l'insorgenza dell'obbligo in capo ai singoli condòmini deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini rivestenti tale qualità all'atto della sua adozione) con la quale siano disposti i predetti[/B] [B]interventi[/B]". L'esistenza di un piano di riparto (che un buon amministratore dovrebbe sempre presentare prima o comunque contestualmente alla votazione di approvazione lavori) e la delibera di approvazione dello stesso servono solamente a stabilire il "quantum" in capo a ciascun condòmino ma non a decidere chi, tra venditore o acquirente, debba farsi carico della spesa. Quindi a mio parere se nell'assemblea del 14 settembre p.v. l'assemblea deliberasse i lavori (definendo compiutamente cosa e come fare, scegliendo l'impresa appaltatrice e relativo importo economico) l'onere rimarrebbe a carico di ataro. Solamente nei rapporti tra il condominio e l'impresa esecutrice farà fede la data di stipula del contratto di appalto firmato dall'amministratore; tale contratto potrà essere perfezionato anche successivamente alla delibera ( è sempre bene attendere almeno i 30 giorni per lasciar decorrere i termini di eventuale impugnazione ). [/QUOTE]
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