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<blockquote data-quote="davideboschi" data-source="post: 560563" data-attributes="member: 63284"><p>Vero, e così dovrebbe essere infatti, ma credo che si potrebbero considerare dei sottili distinguo.</p><p></p><p>La ripartizione delle spese è frutto di un calcolo che incrocia una cifra (importo deliberato) e un piano di riparto. Se il piano di riparto esiste già, l'acquirente potrebbe obiettare che la ripartizione è di fatto già in essere, perché all'atto della delibera ciascuno sa cosa spenderà in base alla cifra totale e alla tabella di riparto: l'amministratore non fa che notificare le cifre ai condomini. ma le cifre sono già decise, quindi la spesa spetta al venditore nonostante la pattuizione specifica. Un'obiezione apparentemente sensata, non so però come deciderebbe un giudice in merito.</p><p></p><p>Se invece il piano di riparto non esiste al momento della delibera, allora quello che dice [USER=72232]@francesca63[/USER] è inoppugnabile.</p><p></p><p>Nel caso in esame si parla del rifacimento di un terrazzo. In questo caso è assai raro che il piano di riparto esista, perché le percentuali di godimento del terrazzo sono diverse in funzione della superficie calpestabile (per chi calpesta) e della superficie coperta (per chi sta sotto al terrazzo ma non calpesta). Sarebbe quindi necessario un calcolo delle superfici da parte di un tecnico, e un conseguente piano di riparto apposito, per cui [USER=24781]@ataro[/USER] sarebbe salvo...</p><p></p><p>L'eccezione sarebbe quella di un terrazzo che copre tutto il condominio, e che è parte comune. In questo caso il piano di riparto esiste già al momento della delibera (è la stessa tabella millesimale), il che renderebbe possibile l'opposizione dell'acquirente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="davideboschi, post: 560563, member: 63284"] Vero, e così dovrebbe essere infatti, ma credo che si potrebbero considerare dei sottili distinguo. La ripartizione delle spese è frutto di un calcolo che incrocia una cifra (importo deliberato) e un piano di riparto. Se il piano di riparto esiste già, l'acquirente potrebbe obiettare che la ripartizione è di fatto già in essere, perché all'atto della delibera ciascuno sa cosa spenderà in base alla cifra totale e alla tabella di riparto: l'amministratore non fa che notificare le cifre ai condomini. ma le cifre sono già decise, quindi la spesa spetta al venditore nonostante la pattuizione specifica. Un'obiezione apparentemente sensata, non so però come deciderebbe un giudice in merito. Se invece il piano di riparto non esiste al momento della delibera, allora quello che dice [USER=72232]@francesca63[/USER] è inoppugnabile. Nel caso in esame si parla del rifacimento di un terrazzo. In questo caso è assai raro che il piano di riparto esista, perché le percentuali di godimento del terrazzo sono diverse in funzione della superficie calpestabile (per chi calpesta) e della superficie coperta (per chi sta sotto al terrazzo ma non calpesta). Sarebbe quindi necessario un calcolo delle superfici da parte di un tecnico, e un conseguente piano di riparto apposito, per cui [USER=24781]@ataro[/USER] sarebbe salvo... L'eccezione sarebbe quella di un terrazzo che copre tutto il condominio, e che è parte comune. In questo caso il piano di riparto esiste già al momento della delibera (è la stessa tabella millesimale), il che renderebbe possibile l'opposizione dell'acquirente. [/QUOTE]
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