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Spese di registrazione nel contratto di locazione con più di un conduttore
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 349256" data-attributes="member: 31598"><p>Nei rapporti interni tra le parti (nei confronti dell’Amministrazione finanziaria entrambi i contraenti sono tenuti solidalmente ad adempiere all’obbligo tributario), l’art. 8 della legge n°392/1978 ), come sopra ricordato, stabilisce che le spese di registrazione sono “<em>a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”</em>. Tale disposizione, peraltro non riprodotta nella legge n°431/1998, in quanto non espressamente abrogata dall’art. 14 della legge medesima, è tuttora vigente. Infatti, è stata integralmente ripresa anche nel contratto-tipo per studenti universitari emanato dal DM 30 dicembre 2002 (allegato E) e recepito dagli accordi territoriali che all’art. 6 prevede che “<em>Il locatore provvede alla registrazione, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà”</em>.</p><p></p><p>In genere, è il locatore che, dopo aver versato l’imposta, riaddebita al conduttore (inteso come insieme di singoli conduttori), una volta in possesso della ricevuta di pagamento, il 50% dell’imposta sostenuta. Che la parte conduttrice sia composta da uno o più conduttori ovvero che sia pattuita a contratto una ripartizione differenziata del canone fra i medesimi, in caso di mancato pagamento da parte di uno di essi, è irrilevante ai fini dell’imposta di registro, fermo restando il vincolo unitario e solidale di versare quanto dovuto al locatore (nella specie l’imposta di registro) per la registrazione della locazione che attesta l’esistenza di un atto giuridico unico: lo stesso contratto rende solidali i conduttori (non si è in presenza di un contratto di locazione per ogni conduttore, ma di un contratto unico con più conduttori).</p><p></p><p>Ora, la coesistenza nello stesso rapporto di più conduttori non esclude che ciascuno di essi sia tenuto per la medesima prestazione (nella specie il pagamento dell’imposta di registro) con distinta ed autonoma obbligazione pro quota all’interno della parte conduttrice: i singoli conduttori sono obbligati in solido, a norma dell’art. 1292 del cod. civ., ad adempiere fiscalmente a tale prestazione pecuniaria nella quale “<em>più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri</em>”. Non solo. Il successivo 1294 stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido nei confronti del loro creditore se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: se ciò non avviene, e uno dei co-conduttori non paga la sua quota di imposta di registro, i rimanenti possono rivalersi su di lui per inadempienza contrattuale (subiscono un danno dovuto al fatto di dover pagare l’intero 50% di imposta).</p><p></p><p>Aggiungo, infine, che il disposto sopra richiamato, nell’ambito della contrattazione collettiva (canoni convenzionati), non può essere liberamente derogato in senso peggiorativo per il conduttore, stabilendo ad esempio che il medesimo si faccia carico di una percentuale maggiore del 50% delle spese di registrazione, o addirittura dell’intero importo (la clausola sarebbe nulla e sostituita con quella di legge): lo stesso dicasi per la tabella oneri accessori (allegato G), richiamata in contratto (art. 5 del modello-tipo), che è immodificabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 349256, member: 31598"] Nei rapporti interni tra le parti (nei confronti dell’Amministrazione finanziaria entrambi i contraenti sono tenuti solidalmente ad adempiere all’obbligo tributario), l’art. 8 della legge n°392/1978 ), come sopra ricordato, stabilisce che le spese di registrazione sono “[I]a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”[/I]. Tale disposizione, peraltro non riprodotta nella legge n°431/1998, in quanto non espressamente abrogata dall’art. 14 della legge medesima, è tuttora vigente. Infatti, è stata integralmente ripresa anche nel contratto-tipo per studenti universitari emanato dal DM 30 dicembre 2002 (allegato E) e recepito dagli accordi territoriali che all’art. 6 prevede che “[I]Il locatore provvede alla registrazione, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà”[/I]. In genere, è il locatore che, dopo aver versato l’imposta, riaddebita al conduttore (inteso come insieme di singoli conduttori), una volta in possesso della ricevuta di pagamento, il 50% dell’imposta sostenuta. Che la parte conduttrice sia composta da uno o più conduttori ovvero che sia pattuita a contratto una ripartizione differenziata del canone fra i medesimi, in caso di mancato pagamento da parte di uno di essi, è irrilevante ai fini dell’imposta di registro, fermo restando il vincolo unitario e solidale di versare quanto dovuto al locatore (nella specie l’imposta di registro) per la registrazione della locazione che attesta l’esistenza di un atto giuridico unico: lo stesso contratto rende solidali i conduttori (non si è in presenza di un contratto di locazione per ogni conduttore, ma di un contratto unico con più conduttori). Ora, la coesistenza nello stesso rapporto di più conduttori non esclude che ciascuno di essi sia tenuto per la medesima prestazione (nella specie il pagamento dell’imposta di registro) con distinta ed autonoma obbligazione pro quota all’interno della parte conduttrice: i singoli conduttori sono obbligati in solido, a norma dell’art. 1292 del cod. civ., ad adempiere fiscalmente a tale prestazione pecuniaria nella quale “[I]più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri[/I]”. Non solo. Il successivo 1294 stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido nei confronti del loro creditore se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: se ciò non avviene, e uno dei co-conduttori non paga la sua quota di imposta di registro, i rimanenti possono rivalersi su di lui per inadempienza contrattuale (subiscono un danno dovuto al fatto di dover pagare l’intero 50% di imposta). Aggiungo, infine, che il disposto sopra richiamato, nell’ambito della contrattazione collettiva (canoni convenzionati), non può essere liberamente derogato in senso peggiorativo per il conduttore, stabilendo ad esempio che il medesimo si faccia carico di una percentuale maggiore del 50% delle spese di registrazione, o addirittura dell’intero importo (la clausola sarebbe nulla e sostituita con quella di legge): lo stesso dicasi per la tabella oneri accessori (allegato G), richiamata in contratto (art. 5 del modello-tipo), che è immodificabile. [/QUOTE]
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