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Spese riparazione termosifoni a carico del proprietario?
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<blockquote data-quote="Remo Magnatti" data-source="post: 74326" data-attributes="member: 8146"><p><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" />....per quanto riguarda la spesa da effettuare la rottura del tubo è avvenuto per vecchiaia (usura dovuta al tempo) la spesa spetta al locatore, nel caso, invece fosse per incuria spetta a te...anche se è abbastanza chiaro che siamo nella prima ipotesi....per rispondere al tuo secondo quesito, se puoi scalare il canone dall'importo di locazione da te pagato, bisogna fare riferimento all'art. 1584 del Codice Civile:</p><p><strong>Diritti del conduttore in caso di riparazioni</strong> Se l'esecuzione delle</p><p>riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in</p><p>ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione</p><p>del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse</p><p>e all'entità del mancato godimento....però in caso il locatore non ottemperasse, devi rivolgerti all'Autorità Giudiziaria, infatti, il canone di locazione non può essere modificato autonomamente dal conduttore «neanche a fronte di un inadempimento degli obblighi di manutenzione facenti carico al locatore, a meno che tale inadempimento non determini la totale inutilizzabilità dell'immobile» È la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 18197/2007)......<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/frowning2.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":triste:" title="Triste :triste:" data-shortname=":triste:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Remo Magnatti, post: 74326, member: 8146"] :-)....per quanto riguarda la spesa da effettuare la rottura del tubo è avvenuto per vecchiaia (usura dovuta al tempo) la spesa spetta al locatore, nel caso, invece fosse per incuria spetta a te...anche se è abbastanza chiaro che siamo nella prima ipotesi....per rispondere al tuo secondo quesito, se puoi scalare il canone dall'importo di locazione da te pagato, bisogna fare riferimento all'art. 1584 del Codice Civile: [B]Diritti del conduttore in caso di riparazioni[/B] Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento....però in caso il locatore non ottemperasse, devi rivolgerti all'Autorità Giudiziaria, infatti, il canone di locazione non può essere modificato autonomamente dal conduttore «neanche a fronte di un inadempimento degli obblighi di manutenzione facenti carico al locatore, a meno che tale inadempimento non determini la totale inutilizzabilità dell'immobile» È la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 18197/2007)......:cry: [/QUOTE]
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