Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Stipulare un contratto di locazione e poi trovarsene sul gozzo un altro
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 216424" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Occorre la sussistenza di una esigenza transitoria del locatore o del conduttore. Il compito di individuarle è rimesso alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; l’elencazione delle esigenze transitorie contenuta nelle convenzioni locali è comunque meramente esemplificativa: la motivazione transitoria deve essere reale e richiede un termine, perché la durata in mesi dipende proprio da quanto dura l’esigenza transitoria. Ulteriore condizione inserita nel contratto tipo è l’onere per il locatore di confermare, con lettera raccomandata, prima della scadenza del rapporto locativo posto in essere, i motivi di transitorietà indicati nel contratto.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">L’esigenza transitoria dell’uno o dell’altro contraente deve essere specificata in una apposita clausola e, nel caso che la transitorietà riguardi il conduttore, non basta che simile esigenza sia specificata nel contratto, ma è richiesto che sia supportata da documenti da allegare all’atto.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">La misura del canone è libera, fatta eccezione per gli immobili ricadenti nelle aree metropolitane ad alta tensione abitativa e comuni limitrofi e negli altri comuni capoluogo di provincia, dove è affidata alla contrattazione collettiva che può prevedere importi massimi fino al 20% superiori al canone concordato, il che significa che per il canone di locazione è quindi necessario rifarsi alla specifica realtà locale.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Quanto all’ultima domanda, in riferimento ai soli effetti giuridici, la risposta è negativa.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Analizzando infine i rischi di questa figura contrattuale, occorre osservare:</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">a) possibilità, in mancanza di conferma delle esigenze transitorie o del loro venir meno, al pari della mancata dichiarazione delle ragioni di transitorietà del contratto, di ricondurre il rapporto di locazione nello schema ordinario di durata quadriennale, con effetto <em>ex tunc</em>;</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">b) ripristino del contratto secondo lo schema ordinario o risarcimento del danno in favore del conduttore (36 mensilità del canone pattuito), qualora il locatore, ottenuta la disponibilità del bene locato, non lo utilizzi per l’esigenza dichiarata;</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">c) la falsa indicazione della transitorietà, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, può integrare gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Non è comunque affatto agevole procedere all’inquadramento della locazione abitativa di natura transitoria. Il legislatore, nel decreto ministeriale 30 dicembre 2002, purtroppo non si è espresso al meglio su alcuni meccanismi della locazione “breve”, con inevitabili ricadute sulla giurisprudenza di merito che è stata chiamata a dirimere sul campo evidenti criticità di questo particolare tipo di contratto. Un contratto di questa natura può facilmente trasformarsi in un contratto dagli esiti incerti, poiché ben può accadere che una previsione fondata su una esigenza seria e sussistente al momento della stipula non sia più attuale alcuni mesi dopo (si pensi solo al caso di un conduttore che perda le motivazioni transitorie perché viene assunto in pianta stabile, e, quindi, richieda la conversione del transitorio in un 4 +4). Pertanto, caro Graf, per ovviare ai limiti e alle carenze di questa legge pasticciata, sono richieste dalle parti buona fede e qualche grano di buon senso, virtù che in questi tempi purtroppo scarseggiano.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 216424, member: 31598"] [FONT=Verdana]Occorre la sussistenza di una esigenza transitoria del locatore o del conduttore. Il compito di individuarle è rimesso alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; l’elencazione delle esigenze transitorie contenuta nelle convenzioni locali è comunque meramente esemplificativa: la motivazione transitoria deve essere reale e richiede un termine, perché la durata in mesi dipende proprio da quanto dura l’esigenza transitoria. Ulteriore condizione inserita nel contratto tipo è l’onere per il locatore di confermare, con lettera raccomandata, prima della scadenza del rapporto locativo posto in essere, i motivi di transitorietà indicati nel contratto.[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]L’esigenza transitoria dell’uno o dell’altro contraente deve essere specificata in una apposita clausola e, nel caso che la transitorietà riguardi il conduttore, non basta che simile esigenza sia specificata nel contratto, ma è richiesto che sia supportata da documenti da allegare all’atto.[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]La misura del canone è libera, fatta eccezione per gli immobili ricadenti nelle aree metropolitane ad alta tensione abitativa e comuni limitrofi e negli altri comuni capoluogo di provincia, dove è affidata alla contrattazione collettiva che può prevedere importi massimi fino al 20% superiori al canone concordato, il che significa che per il canone di locazione è quindi necessario rifarsi alla specifica realtà locale.[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]Quanto all’ultima domanda, in riferimento ai soli effetti giuridici, la risposta è negativa.[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]Analizzando infine i rischi di questa figura contrattuale, occorre osservare:[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]a) possibilità, in mancanza di conferma delle esigenze transitorie o del loro venir meno, al pari della mancata dichiarazione delle ragioni di transitorietà del contratto, di ricondurre il rapporto di locazione nello schema ordinario di durata quadriennale, con effetto [I]ex tunc[/I];[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]b) ripristino del contratto secondo lo schema ordinario o risarcimento del danno in favore del conduttore (36 mensilità del canone pattuito), qualora il locatore, ottenuta la disponibilità del bene locato, non lo utilizzi per l’esigenza dichiarata;[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]c) la falsa indicazione della transitorietà, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, può integrare gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge.[/FONT] [FONT=Verdana] [/FONT] [FONT=Verdana]Non è comunque affatto agevole procedere all’inquadramento della locazione abitativa di natura transitoria. Il legislatore, nel decreto ministeriale 30 dicembre 2002, purtroppo non si è espresso al meglio su alcuni meccanismi della locazione “breve”, con inevitabili ricadute sulla giurisprudenza di merito che è stata chiamata a dirimere sul campo evidenti criticità di questo particolare tipo di contratto. Un contratto di questa natura può facilmente trasformarsi in un contratto dagli esiti incerti, poiché ben può accadere che una previsione fondata su una esigenza seria e sussistente al momento della stipula non sia più attuale alcuni mesi dopo (si pensi solo al caso di un conduttore che perda le motivazioni transitorie perché viene assunto in pianta stabile, e, quindi, richieda la conversione del transitorio in un 4 +4). Pertanto, caro Graf, per ovviare ai limiti e alle carenze di questa legge pasticciata, sono richieste dalle parti buona fede e qualche grano di buon senso, virtù che in questi tempi purtroppo scarseggiano.[/FONT] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Stipulare un contratto di locazione e poi trovarsene sul gozzo un altro
Alto