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Sub-locazione contratto libero 4+4. Che accorgimenti devo seguire?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 412388" data-attributes="member: 31598"><p>La mancanza di una espressa norma che estenda la disciplina dettata per le locazioni ai programmi sublocativi (per rispondere a dormiente, la legge 431/1998 tace al riguardo), ha fatto scaturire in passato un vivace dibattito dottrinale tra chi è favorevole a tale estensione e chi, invece, rigetta tale tesi. La legge, come peraltro lo stesso codice civile, non disciplina affatto i contratti di locazione da quelli di sublocazione, in quanto la disciplina (durata minima compresa) è unitaria e si estende sia alle locazioni che alle sublocazioni (per inciso, il reddito netto annuo da sublocazione dell’appartamento (se di sublocazione totale parliamo) ammonterebbe a € 3.000,00, ossia la differenza tra i canoni percepiti al 100%, senza deduzione forfettaria del 5% (applicabile solo ai contratti di locazione) e le spese inerenti la sua produzione, che, in parole povere, vuol dire: SUBAFFITTO PERCEPITO – AFFITTO PAGATO).</p><p></p><p>Nonostante la titubanza normativa, attualmente la dottrina dominante – come sopra precisato – applica a tale forma contrattuale la stessa normativa in materia di locazioni, ossia quella codicistica e quella delle leggi di riforma del 1978 e 1998, poiché la sublocazione non è altro che una locazione, anche se presenta alcune determinate caratteristiche, che, però, sono state regolamentate dal Legislatore, senza, peraltro, fornire un <em>corpus </em>normativo autonomo. Pertanto, chi intenda seguire tale indirizzo, dovrà adattare il proprio contratto di sublocazione al contratto locatizio principale, che, nel caso prospettato, non può che tradursi – come osservato da dormiente - nella stipula di contratto di sublocazione 3+2 o di natura transitoria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 412388, member: 31598"] La mancanza di una espressa norma che estenda la disciplina dettata per le locazioni ai programmi sublocativi (per rispondere a dormiente, la legge 431/1998 tace al riguardo), ha fatto scaturire in passato un vivace dibattito dottrinale tra chi è favorevole a tale estensione e chi, invece, rigetta tale tesi. La legge, come peraltro lo stesso codice civile, non disciplina affatto i contratti di locazione da quelli di sublocazione, in quanto la disciplina (durata minima compresa) è unitaria e si estende sia alle locazioni che alle sublocazioni (per inciso, il reddito netto annuo da sublocazione dell’appartamento (se di sublocazione totale parliamo) ammonterebbe a € 3.000,00, ossia la differenza tra i canoni percepiti al 100%, senza deduzione forfettaria del 5% (applicabile solo ai contratti di locazione) e le spese inerenti la sua produzione, che, in parole povere, vuol dire: SUBAFFITTO PERCEPITO – AFFITTO PAGATO). Nonostante la titubanza normativa, attualmente la dottrina dominante – come sopra precisato – applica a tale forma contrattuale la stessa normativa in materia di locazioni, ossia quella codicistica e quella delle leggi di riforma del 1978 e 1998, poiché la sublocazione non è altro che una locazione, anche se presenta alcune determinate caratteristiche, che, però, sono state regolamentate dal Legislatore, senza, peraltro, fornire un [I]corpus [/I]normativo autonomo. Pertanto, chi intenda seguire tale indirizzo, dovrà adattare il proprio contratto di sublocazione al contratto locatizio principale, che, nel caso prospettato, non può che tradursi – come osservato da dormiente - nella stipula di contratto di sublocazione 3+2 o di natura transitoria. [/QUOTE]
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Sub-locazione contratto libero 4+4. Che accorgimenti devo seguire?
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