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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 350654" data-attributes="member: 31598"><p>Fiscalmente devi notificare il cambio di titolarità, a seguito di trasferimento dell’immobile locato per atto tra vivi (compravendita), al medesimo ufficio dove è stato registrato l’atto presentando il mod. 69 (alcuni uffici si accontentano anche di una semplice autocertificazione e copia di un documento di identità) con barratura della casella CES (ADEMPIMENTO ) e data dell’effettiva transazione desumibile dal rogito (DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO) nel quadro A e i codici fiscali, dati anagrafici, Comune e Provincia di nascita, sesso, domicilio fiscali del nuovo proprietario-locatore (N.ORD.1) e del conduttore (N.ORD.2) nel quadro B. L’acquirente, non obbligato a stipulare un nuovo contratto, può, a sua volta, entro 30 giorni dalla data del subentro, optare per il regime della cedolare secca.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 350654, member: 31598"] Fiscalmente devi notificare il cambio di titolarità, a seguito di trasferimento dell’immobile locato per atto tra vivi (compravendita), al medesimo ufficio dove è stato registrato l’atto presentando il mod. 69 (alcuni uffici si accontentano anche di una semplice autocertificazione e copia di un documento di identità) con barratura della casella CES (ADEMPIMENTO ) e data dell’effettiva transazione desumibile dal rogito (DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO) nel quadro A e i codici fiscali, dati anagrafici, Comune e Provincia di nascita, sesso, domicilio fiscali del nuovo proprietario-locatore (N.ORD.1) e del conduttore (N.ORD.2) nel quadro B. L’acquirente, non obbligato a stipulare un nuovo contratto, può, a sua volta, entro 30 giorni dalla data del subentro, optare per il regime della cedolare secca. [/QUOTE]
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