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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 377827" data-attributes="member: 31598"><p>La determinazione del reddito da sublocazione è la differenza tra i canoni percepiti al 100% dal sublocatore (il sublocatore – a differenza del proprietario dell’immobile – non può godere della deduzione forfettaria IRPEF del 5% dei canoni di locazione) nel periodo d’imposta e le spese inerenti la sua produzione (fonte normativa: art. 71 del TUIR).</p><p></p><p>In cosa consistano esattamente le spese inerenti la produzione del reddito da sublocazione non è stato mai chiarito: l’Agenzia delle Entrate, chiamata a dare sempre risposte precise e certe, non si è espressa in materia.</p><p></p><p>Alcuni uffici ritengono che le specifiche spese inerenti la produzione del reddito da sublocazione corrispondano ai relativi canoni pagati al proprietario-locatore (tesi che io personalmente condivido), sulla scorta di quanto operativamente si va a detrarre in ambito di sublocazione di azienda (fattispecie, peraltro, non necessariamente estensibile ai soggetti privati).</p><p></p><p>Altri, più prudenti, non giungono alla medesima conclusione, sostenendo che tali spese debbano, invece, imputarsi alle eventuali spese di manutenzione o di ristrutturazione dell’alloggio da parte del subconduttore.</p><p></p><p>Altri ancora propongono in alternativa, o la differenza tra i canoni sublocativi e i canoni da locazione e l’inserimento del 50% del canone d’affitto (nel caso venga sublocato metà dell’immobile) tra gli oneri detraibili oppure niente differenza, ma tutto il canone d’affitto tra gli oneri detraibili.</p><p></p><p>Infine c’è l’incognita Centro operativo di Pescara (un tempo deputato al controllo delle detrazioni legate alle spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora controlla specificatamente gli aspetti fiscali legati alle locazioni immobiliari) che ultimamente sta prendendo strade diverse da quelle percorse un tempo dall’Agenzia delle Entrate.</p><p></p><p>Si precisa che tutte le interpretazioni sopra illustrate non sono suffragate da alcun documento di prassi, sicché pare consigliabile al riguardo, per scongiurare un possibile contenzioso, non essendovi allo stato un chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo interpretazioni affatto univoche, seguire le indicazioni fornite dall’ufficio di competenza ovvero inoltrare interpello in sede regionale (in tal caso si prega di postare l’esito).</p><p></p><p>Sul tema: <a href="http://denuncia-redditi.blogautore.repubblica.it/2008/04/08/reddito-da-locazione-per-subaffitto-puo-essere-interamente-detratto-il-canone-pagato/" target="_blank">http://denuncia-redditi.blogautore.repubblica.it/2008/04/08/reddito-da-locazione-per-subaffitto-puo-essere-interamente-detratto-il-canone-pagato/</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 377827, member: 31598"] La determinazione del reddito da sublocazione è la differenza tra i canoni percepiti al 100% dal sublocatore (il sublocatore – a differenza del proprietario dell’immobile – non può godere della deduzione forfettaria IRPEF del 5% dei canoni di locazione) nel periodo d’imposta e le spese inerenti la sua produzione (fonte normativa: art. 71 del TUIR). In cosa consistano esattamente le spese inerenti la produzione del reddito da sublocazione non è stato mai chiarito: l’Agenzia delle Entrate, chiamata a dare sempre risposte precise e certe, non si è espressa in materia. Alcuni uffici ritengono che le specifiche spese inerenti la produzione del reddito da sublocazione corrispondano ai relativi canoni pagati al proprietario-locatore (tesi che io personalmente condivido), sulla scorta di quanto operativamente si va a detrarre in ambito di sublocazione di azienda (fattispecie, peraltro, non necessariamente estensibile ai soggetti privati). Altri, più prudenti, non giungono alla medesima conclusione, sostenendo che tali spese debbano, invece, imputarsi alle eventuali spese di manutenzione o di ristrutturazione dell’alloggio da parte del subconduttore. Altri ancora propongono in alternativa, o la differenza tra i canoni sublocativi e i canoni da locazione e l’inserimento del 50% del canone d’affitto (nel caso venga sublocato metà dell’immobile) tra gli oneri detraibili oppure niente differenza, ma tutto il canone d’affitto tra gli oneri detraibili. Infine c’è l’incognita Centro operativo di Pescara (un tempo deputato al controllo delle detrazioni legate alle spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora controlla specificatamente gli aspetti fiscali legati alle locazioni immobiliari) che ultimamente sta prendendo strade diverse da quelle percorse un tempo dall’Agenzia delle Entrate. Si precisa che tutte le interpretazioni sopra illustrate non sono suffragate da alcun documento di prassi, sicché pare consigliabile al riguardo, per scongiurare un possibile contenzioso, non essendovi allo stato un chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo interpretazioni affatto univoche, seguire le indicazioni fornite dall’ufficio di competenza ovvero inoltrare interpello in sede regionale (in tal caso si prega di postare l’esito). Sul tema: [url]http://denuncia-redditi.blogautore.repubblica.it/2008/04/08/reddito-da-locazione-per-subaffitto-puo-essere-interamente-detratto-il-canone-pagato/[/url] [/QUOTE]
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