Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Successione e vendita: è soggetta a plusvalenza?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 310419" data-attributes="member: 49317"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">Sono redditi diversi (ai sensi dell'artt. 67 TUIR) ... omissis... b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, <strong>esclusi quelli acquisiti per successione</strong> e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.<strong> In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante </strong></span></span></span><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">(lettera b) che non siano tassabili le plusvalenze di fabbricati.</span></span></span></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">Come vedi mentre per i beni donati la norma chiede che siano almeno 5 gli anni di possesso totale (de cuius + erede) per i beni ereditati questo non è richiesto, ergo non fanno plusvalenza neppure se venduti in periodo inferiore ai 5 anni di possesso totale (de cuius è+ erede).</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">Lo spirito della norma è semplice: La donazione è atto inter vivos e, se non ci fosse la specifica norma potrebbe essere utilizzato per non pagare le plusvalenze. Viceversa, il negozio mortis causa avviene indipendentemente dalla volontà del de cuius, quindi non esiste utilizzo fraudolento, neppure potenziale. </span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">Quindi nessun problema plusvalenza ai fini dell'IRPEF, fossi in lui mi preoccuperei del valore dichiarato in successione perché lo potrebbero rettificare sulla base della vendita (remota possibilità ma comunque da tenere presente)</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">Non farei invece il pagamento in nero non solo perché ti crea dei problemi diretti (banca) ma perché stai per stipulare un atto pubblico e le dichiarazioni mendaci sono penalmente rilevanti.</span></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #000099">Kurt</span></span></span></p><p> </p><p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 310419, member: 49317"] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099]Sono redditi diversi (ai sensi dell'artt. 67 TUIR) ... omissis... b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, [B]esclusi quelli acquisiti per successione[/B] e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.[B] In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][B][SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099](lettera b) che non siano tassabili le plusvalenze di fabbricati.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099]Come vedi mentre per i beni donati la norma chiede che siano almeno 5 gli anni di possesso totale (de cuius + erede) per i beni ereditati questo non è richiesto, ergo non fanno plusvalenza neppure se venduti in periodo inferiore ai 5 anni di possesso totale (de cuius è+ erede).[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099]Lo spirito della norma è semplice: La donazione è atto inter vivos e, se non ci fosse la specifica norma potrebbe essere utilizzato per non pagare le plusvalenze. Viceversa, il negozio mortis causa avviene indipendentemente dalla volontà del de cuius, quindi non esiste utilizzo fraudolento, neppure potenziale. [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099]Quindi nessun problema plusvalenza ai fini dell'IRPEF, fossi in lui mi preoccuperei del valore dichiarato in successione perché lo potrebbero rettificare sulla base della vendita (remota possibilità ma comunque da tenere presente)[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099]Non farei invece il pagamento in nero non solo perché ti crea dei problemi diretti (banca) ma perché stai per stipulare un atto pubblico e le dichiarazioni mendaci sono penalmente rilevanti.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099]Kurt[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=12px][FONT=Verdana][COLOR=#000099] [/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Successione e vendita: è soggetta a plusvalenza?
Alto