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<blockquote data-quote="gaspol1960" data-source="post: 106594" data-attributes="member: 12943"><p>Buongiorno. Alcune precisazioni; innanzitutto, a meno che nell'acquistare l'immobile in cooperativa si sia dichiarato che lo stesso costituisce bene personale della moglie (ex art. 179 c.c.), lo stesso è entrato a far parte della comunione legale tra coniugi. Quanto all'aggredibilità del bene, non è d'ostacolo la particolare normativa relativa ai trasferimenti (divieto di vendita per 5 anni, necessità di sussistenza dei requisiti di legge in capo agli acquirenti), perché la stessa fa riferimento solo alle cessioni volontarie, e non all'eventuale esecuzione forzata. Se l'eredità non è stata accettata con beneficio d'inventario dagli eredi, per l'immobile in cooperativa si applica l'art. 189, secondo comma, c.c.: quindi, i creditori ereditari del marito possono soddisfarsi in via sussidiaria (ossia solo se non v'è capienza nei beni personali del marito stesso) sul bene caduto in comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. In questo caso, sussistendo un'ipoteca a garanzia del mutuo agevolato, la Banca che lo ha concesso deve essere informata - a cura del creditore procedente - dell'ipotetica esecuzione forzata, e ha diritto a partecipare alla procedura e alla ripartizione del ricavato, con precedenza sui creditori chirografari (tra cui quelli ereditari). Sul piano pratico, l'esistenza di un'ipoteca dovrebbe scoraggiare i creditori ereditari dall'aggredire esecutivamente l'immobile in cooperativa, tenuto conto anche del carattere sussidiario della attaccabilità dell'immobile in comunione dei beni - che potrebbe dar vita a contestazioni, più o meno fondate, ma che avrebbero sicuramente l'effetto di allungare i tempi dell'esecuzione. </p><p>Spero di esser stato chiaro. In caso contrario, chiedo umilmente scusa, e son pronto a precisare meglio <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" />.</p><p>Buona giornata</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gaspol1960, post: 106594, member: 12943"] Buongiorno. Alcune precisazioni; innanzitutto, a meno che nell'acquistare l'immobile in cooperativa si sia dichiarato che lo stesso costituisce bene personale della moglie (ex art. 179 c.c.), lo stesso è entrato a far parte della comunione legale tra coniugi. Quanto all'aggredibilità del bene, non è d'ostacolo la particolare normativa relativa ai trasferimenti (divieto di vendita per 5 anni, necessità di sussistenza dei requisiti di legge in capo agli acquirenti), perché la stessa fa riferimento solo alle cessioni volontarie, e non all'eventuale esecuzione forzata. Se l'eredità non è stata accettata con beneficio d'inventario dagli eredi, per l'immobile in cooperativa si applica l'art. 189, secondo comma, c.c.: quindi, i creditori ereditari del marito possono soddisfarsi in via sussidiaria (ossia solo se non v'è capienza nei beni personali del marito stesso) sul bene caduto in comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. In questo caso, sussistendo un'ipoteca a garanzia del mutuo agevolato, la Banca che lo ha concesso deve essere informata - a cura del creditore procedente - dell'ipotetica esecuzione forzata, e ha diritto a partecipare alla procedura e alla ripartizione del ricavato, con precedenza sui creditori chirografari (tra cui quelli ereditari). Sul piano pratico, l'esistenza di un'ipoteca dovrebbe scoraggiare i creditori ereditari dall'aggredire esecutivamente l'immobile in cooperativa, tenuto conto anche del carattere sussidiario della attaccabilità dell'immobile in comunione dei beni - che potrebbe dar vita a contestazioni, più o meno fondate, ma che avrebbero sicuramente l'effetto di allungare i tempi dell'esecuzione. Spero di esser stato chiaro. In caso contrario, chiedo umilmente scusa, e son pronto a precisare meglio ;-). Buona giornata [/QUOTE]
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