maryjo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve a tutti, spero che ci sia qualcuno che può aiutarmi in materia di successioni e pignoramenti

3 anni fa muore un signore e lascia alla moglie e ai due figli un immobile composto da due appartamenti, garage al pt e piccola corte circostante

la moglie ha già il 50 % dell'immobile e il restante 50% lo eredita insieme ai figli.
un figlio è sposato in regime di comunione di beni, e abita uno degli appartamenti in comodato, l'altro no

con la casa ereditano pure i debiti, per cui la casa è ipotecata per un cifra non indifferente, le notifiche arrivano a nome degli eredi del de cuius

nel 2008 la moglie del figlio in comunione dei beni, ha acquistato un appartamento in cooperativa e stipula un mutuo a 15 anni a tasso agevolato.

domanda:
essendo in comunione dei beni ed essendo il valore del debito molto alto, i creditori possono "aggredire" la casa che la moglie ha acquistato nel 2008? considerando che su quella casa c'è già l'ipoteca di primo grado del mutuo ed essendoci il divieto di vendita prima dei 5 anni e solo a persone aventi uguali diritti, questa casa è a rischio insieme a tutto il patrimonio?
grazie a tutti anticipatamente
maryjo
 

gaspol1960

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno. Alcune precisazioni; innanzitutto, a meno che nell'acquistare l'immobile in cooperativa si sia dichiarato che lo stesso costituisce bene personale della moglie (ex art. 179 c.c.), lo stesso è entrato a far parte della comunione legale tra coniugi. Quanto all'aggredibilità del bene, non è d'ostacolo la particolare normativa relativa ai trasferimenti (divieto di vendita per 5 anni, necessità di sussistenza dei requisiti di legge in capo agli acquirenti), perché la stessa fa riferimento solo alle cessioni volontarie, e non all'eventuale esecuzione forzata. Se l'eredità non è stata accettata con beneficio d'inventario dagli eredi, per l'immobile in cooperativa si applica l'art. 189, secondo comma, c.c.: quindi, i creditori ereditari del marito possono soddisfarsi in via sussidiaria (ossia solo se non v'è capienza nei beni personali del marito stesso) sul bene caduto in comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. In questo caso, sussistendo un'ipoteca a garanzia del mutuo agevolato, la Banca che lo ha concesso deve essere informata - a cura del creditore procedente - dell'ipotetica esecuzione forzata, e ha diritto a partecipare alla procedura e alla ripartizione del ricavato, con precedenza sui creditori chirografari (tra cui quelli ereditari). Sul piano pratico, l'esistenza di un'ipoteca dovrebbe scoraggiare i creditori ereditari dall'aggredire esecutivamente l'immobile in cooperativa, tenuto conto anche del carattere sussidiario della attaccabilità dell'immobile in comunione dei beni - che potrebbe dar vita a contestazioni, più o meno fondate, ma che avrebbero sicuramente l'effetto di allungare i tempi dell'esecuzione.
Spero di esser stato chiaro. In caso contrario, chiedo umilmente scusa, e son pronto a precisare meglio ;).
Buona giornata
 

maryjo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie, per il momento penso sia abbastanza chiaro, se dovessi avere bisogno di ulteriori chiiarimenti, ti ricontatterò.
Buona serata
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto