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Sugli allegati di un contratto in cedolare si pagano i bolli?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 290805" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Mi perdonerai se, questa volta, invece di ricollegarmi a qualche circolare o risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, per rispondere ai tuoi quesiti, sperando di farti/vi cosa gradita, riporto alcuni brevi stralci di un saggio (“<em>Disciplina dell’imposta di bollo</em>” reperibile in rete) di Claudio Venturi a cui ti rimando (e a cui, in talune circostanze, rimanderei volentieri alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate) che riassumono (in modo davvero encomiabile) l’oggetto dell’imposta di bollo. Scrive l’autore:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">“<em>A differenza dell’imposta di registro che ha come suo oggetto il “negozio giuridico” e che colpisce, in genere, il mero contenuto patrimoniale dell’atto e la sua funzione economica, l’imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come oggetto diretto la “carta” nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti.</em></span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana'">Oggetto dell’imposta di bollo è</span></em></strong><em><span style="font-family: 'Verdana'">, dunque, <strong>l’atto scritto sulla carta</strong>. Nel definire l’oggetto del tributo, il legislatore non usa, però, mai il termine “carta”, che, in precedenza aveva dato origine ad una serie di polemiche e di precisazioni. Questo nel presupposto che non assume alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione, la materia (carta, pergamena, plastica, metallo ecc.) utilizzata per formare gli atti, i documenti e i registri.</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">Va in ogni caso ribadito che <strong>deve trattarsi di un “documento” compreso nella Tariffa e quindi di uno scritto giuridicamente rilevante</strong>.”[…]</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">E prosegue:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">“Nella considerazione che l’imposta di bollo colpisce il documento e non l’atto, sta a significare, da una parte, che essa è dovuta anche quando l’atto risulti viziato, annullabile o addirittura nullo e dall’altra, che essa è dovuta a seconda della tipologia dell’atto. Bisogna pertanto considerare:</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">a) se l’atto è da assoggettare all’imposta (Allegato A – Tariffa);</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">b) quando lo stesso è da assoggettare all’imposta (Allegato A – Tariffa – Parte prima (fin dall’origine) e Parte seconda (in caso d’uso)</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">oppure</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">c) se lo stesso è esente (Allegato B – Tabella).</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em>L’art. 1 si limita a menzionare tre tipi di “carte”: <strong>atti, documenti e registri</strong>, rinviando poi alla elencazione che costituisce le due parti della Tariffa:</em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">1) <strong>atti soggetti all’imposta sin dall’origine</strong>, che sono tassativamente indicati nella parte dell’Allegato A – Tariffa – Parte prima del DPR 642/1972 (artt. 1-21);</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">2) <strong>atti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso</strong>, che sono indicati nella parte dell’Allegato A – Tariffa – Parte seconda del DPR 642/1972 (artt. 22-32).</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">Il DPR 642/1972 prevede poi una serie di <strong>atti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo</strong> e che vengono riportasti nell’Allegato B – Tabella.[…]</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">Da quanto sopra si giunge così alla fissazione del principio che <strong>qualsiasi “carta” avente contenuto capace di produrre effetti giuridici, potrà produrli solo ove per esso sia assolta l’imposta di bollo</strong> o nel modo e nella misura di cui alla Tariffa, o nel modo e nella misura di cui all’art. 32 della Tariffa stessa”.[…]</span></em></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">E, alla luce di quanto sopra, conclude:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em>“All’art. 2 del DPR n. 642/1972, così come sostituito dall’art. 2 del DPR n. 955/82, si afferma che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa – Parte prima e, “in caso d’uso”, per quelli indicati nella Parte seconda. Da ciò ne consegue che è necessario distinguere due momenti ai quali riportare la nascita dell’obbligazione tributaria: <strong>il momento della formazione e quella dell’uso.</strong></em></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">Al successivo secondo comma del medesimo articolo viene data la definizione di caso d’uso. Si ha caso d’uso quando gli atti, documenti e registri sono presentati all’Ufficio del Registro per la registrazione. Poiché, dunque, il caso d’uso è dato dalla presentazione della “carta” all’Ufficio del Registro per la registrazione, esso si ha sia nel caso che venga presentato per la registrazione in via autonoma, sia quando alla registrazione venga presentato come allegato o, comunque, facente parte integrante di un atto soggetto a registrazione, sia essa da effettuarsi in termine fisso che in caso d’uso in base alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del DPR n. 634/72</span></em><span style="font-family: 'Verdana'">”.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Tornando al caso in esame, l’art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/1972 assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine le “<em><span style="font-family: 'Verdana'">scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie […] destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti</span></em>” per le quali è dovuta l’imposta di bollo - come s’è visto - indipendentemente dalla loro registrazione. Da ciò consegue che gli allegati sono soggetti al pagamento dell’imposta (salvo che i medesimi siano atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto ricompresi nella Tabella dell’Allegato B) anche se non sono presentati o trasmessi per via telematica all’amministrazione finanziaria, in quanto parte dei contratti registrati.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nel caso in cui l’allegato sia costituito, come nel caso di specie, da un inventario ovvero una scrittura privata dei beni mobili presenti nell’immobile locato, il tributo è dovuto nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 642/1972. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 642/1972, il foglio si intende composto da quattro facciate di cento righe per copia. L’imposta, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, è invece dovuta sulle ricevute relative ai versamenti dei canoni di locazione (art. 13 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 642/1972).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'">Riguardo la gestione telematica degli allegati che costituiscono parte integrante di un contratto, invece, il discorso è più articolato. La registrazione telematica lascia invariato il carico fiscale anche se le parti non presentano l’originale in Agenzia: gli originali che restano alle parti sono soggetti all’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Le procedure telematiche non consentono, però, di allegare documenti esterni.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">I modelli non semplificati (9.4.6 ecc.) consentono di gestire la parte cartacea del solo contratto di locazione (dati, clausole ecc.), ma non gestiscono gli allegati. Tuttavia il contribuente può assolvere fiscalmente l’imposta di bollo sugli allegati attivando l’apposita casella in basso a sinistra riportata nella sezione “<em>Dati generali</em>” e digitando la cifra dovuta. In sostanza: NO invio dell’allegato, SI’ assolvimento dell’imposta di bollo sull’allegato.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Diversamente, i modelli semplificati (SIRIA & IRIS) – che sono semplici denunce telematiche di locazione - non consentono né l’invio dell’allegato, né l’assolvimento dell’imposta di bollo sul medesimo. Nella sezione “CONTRATTO” di IRIS non c’è la casella “Allegati”. Pertanto, in tale fattispecie, posso gestire l’imposta di bollo sull’allegato in due modi:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">a) applico un contrassegno telematico sull’allegato;</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">b) utilizzo il mod. F23 e il cod. trib. 456T.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 290805, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Mi perdonerai se, questa volta, invece di ricollegarmi a qualche circolare o risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, per rispondere ai tuoi quesiti, sperando di farti/vi cosa gradita, riporto alcuni brevi stralci di un saggio (“[I]Disciplina dell’imposta di bollo[/I]” reperibile in rete) di Claudio Venturi a cui ti rimando (e a cui, in talune circostanze, rimanderei volentieri alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate) che riassumono (in modo davvero encomiabile) l’oggetto dell’imposta di bollo. Scrive l’autore:[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]“[I]A differenza dell’imposta di registro che ha come suo oggetto il “negozio giuridico” e che colpisce, in genere, il mero contenuto patrimoniale dell’atto e la sua funzione economica, l’imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come oggetto diretto la “carta” nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti.[/I][/SIZE][/FONT] [SIZE=3][B][I][FONT=Verdana]Oggetto dell’imposta di bollo è[/FONT][/I][/B][I][FONT=Verdana], dunque, [B]l’atto scritto sulla carta[/B]. Nel definire l’oggetto del tributo, il legislatore non usa, però, mai il termine “carta”, che, in precedenza aveva dato origine ad una serie di polemiche e di precisazioni. Questo nel presupposto che non assume alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione, la materia (carta, pergamena, plastica, metallo ecc.) utilizzata per formare gli atti, i documenti e i registri.[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]Va in ogni caso ribadito che [B]deve trattarsi di un “documento” compreso nella Tariffa e quindi di uno scritto giuridicamente rilevante[/B].”[…][/FONT][/I][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]E prosegue:[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]“Nella considerazione che l’imposta di bollo colpisce il documento e non l’atto, sta a significare, da una parte, che essa è dovuta anche quando l’atto risulti viziato, annullabile o addirittura nullo e dall’altra, che essa è dovuta a seconda della tipologia dell’atto. Bisogna pertanto considerare:[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]a) se l’atto è da assoggettare all’imposta (Allegato A – Tariffa);[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]b) quando lo stesso è da assoggettare all’imposta (Allegato A – Tariffa – Parte prima (fin dall’origine) e Parte seconda (in caso d’uso)[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]oppure[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]c) se lo stesso è esente (Allegato B – Tabella).[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I]L’art. 1 si limita a menzionare tre tipi di “carte”: [B]atti, documenti e registri[/B], rinviando poi alla elencazione che costituisce le due parti della Tariffa:[/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]1) [B]atti soggetti all’imposta sin dall’origine[/B], che sono tassativamente indicati nella parte dell’Allegato A – Tariffa – Parte prima del DPR 642/1972 (artt. 1-21);[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]2) [B]atti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso[/B], che sono indicati nella parte dell’Allegato A – Tariffa – Parte seconda del DPR 642/1972 (artt. 22-32).[/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]Il DPR 642/1972 prevede poi una serie di [B]atti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo[/B] e che vengono riportasti nell’Allegato B – Tabella.[…][/FONT][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]Da quanto sopra si giunge così alla fissazione del principio che [B]qualsiasi “carta” avente contenuto capace di produrre effetti giuridici, potrà produrli solo ove per esso sia assolta l’imposta di bollo[/B] o nel modo e nella misura di cui alla Tariffa, o nel modo e nella misura di cui all’art. 32 della Tariffa stessa”.[…][/FONT][/I][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]E, alla luce di quanto sopra, conclude:[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][I]“All’art. 2 del DPR n. 642/1972, così come sostituito dall’art. 2 del DPR n. 955/82, si afferma che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa – Parte prima e, “in caso d’uso”, per quelli indicati nella Parte seconda. Da ciò ne consegue che è necessario distinguere due momenti ai quali riportare la nascita dell’obbligazione tributaria: [B]il momento della formazione e quella dell’uso.[/B][/I][/SIZE] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]Al successivo secondo comma del medesimo articolo viene data la definizione di caso d’uso. Si ha caso d’uso quando gli atti, documenti e registri sono presentati all’Ufficio del Registro per la registrazione. Poiché, dunque, il caso d’uso è dato dalla presentazione della “carta” all’Ufficio del Registro per la registrazione, esso si ha sia nel caso che venga presentato per la registrazione in via autonoma, sia quando alla registrazione venga presentato come allegato o, comunque, facente parte integrante di un atto soggetto a registrazione, sia essa da effettuarsi in termine fisso che in caso d’uso in base alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del DPR n. 634/72[/FONT][/I][FONT=Verdana]”.[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][FONT=Verdana]Tornando al caso in esame, l’art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/1972 assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine le “[I][FONT=Verdana]scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie […] destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti[/FONT][/I]” per le quali è dovuta l’imposta di bollo - come s’è visto - indipendentemente dalla loro registrazione. Da ciò consegue che gli allegati sono soggetti al pagamento dell’imposta (salvo che i medesimi siano atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto ricompresi nella Tabella dell’Allegato B) anche se non sono presentati o trasmessi per via telematica all’amministrazione finanziaria, in quanto parte dei contratti registrati.[/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nel caso in cui l’allegato sia costituito, come nel caso di specie, da un inventario ovvero una scrittura privata dei beni mobili presenti nell’immobile locato, il tributo è dovuto nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 642/1972. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 642/1972, il foglio si intende composto da quattro facciate di cento righe per copia. L’imposta, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, è invece dovuta sulle ricevute relative ai versamenti dei canoni di locazione (art. 13 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 642/1972).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana]Riguardo la gestione telematica degli allegati che costituiscono parte integrante di un contratto, invece, il discorso è più articolato. La registrazione telematica lascia invariato il carico fiscale anche se le parti non presentano l’originale in Agenzia: gli originali che restano alle parti sono soggetti all’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Le procedure telematiche non consentono, però, di allegare documenti esterni.[/FONT][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]I modelli non semplificati (9.4.6 ecc.) consentono di gestire la parte cartacea del solo contratto di locazione (dati, clausole ecc.), ma non gestiscono gli allegati. Tuttavia il contribuente può assolvere fiscalmente l’imposta di bollo sugli allegati attivando l’apposita casella in basso a sinistra riportata nella sezione “[I]Dati generali[/I]” e digitando la cifra dovuta. In sostanza: NO invio dell’allegato, SI’ assolvimento dell’imposta di bollo sull’allegato.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Diversamente, i modelli semplificati (SIRIA & IRIS) – che sono semplici denunce telematiche di locazione - non consentono né l’invio dell’allegato, né l’assolvimento dell’imposta di bollo sul medesimo. Nella sezione “CONTRATTO” di IRIS non c’è la casella “Allegati”. Pertanto, in tale fattispecie, posso gestire l’imposta di bollo sull’allegato in due modi:[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]a) applico un contrassegno telematico sull’allegato;[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]b) utilizzo il mod. F23 e il cod. trib. 456T.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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