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Testo
<blockquote data-quote="Tovrm" data-source="post: 283874" data-attributes="member: 45017"><p>La Tarsu (Tia1, Tia2, ecc.) si paga dal momento in cui si ha possesso dell'immobile. Poco importa se ci vivi tutto l'anno, saltuariamente o per niente. <strong>Quello che rileva è il possesso dell'immobile destinato ad uso abitativo</strong>.</p><p> </p><p>Infatti: «<em>La tassa è dovuta per l'occupazione <strong>o la detenzione</strong> di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o di fatto effettuato</em>».</p><p> </p><p>Inoltre</p><p> </p><p>«<em>La tariffa ordinaria è ridotta del 25% in caso di: </em></p><p><em>1. Abitazioni con unico occupante con superficie non inferiore a 40 mq; </em></p><p><em>2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo <strong>a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune</strong>; </em></p><p><em>3. Utenti che, versando nelle circostanze di cui al punto 2 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale</em>».</p><p> </p><p>Dal sito del Comune di Viterbo (tanto per fare un esempio)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tovrm, post: 283874, member: 45017"] La Tarsu (Tia1, Tia2, ecc.) si paga dal momento in cui si ha possesso dell'immobile. Poco importa se ci vivi tutto l'anno, saltuariamente o per niente. [B]Quello che rileva è il possesso dell'immobile destinato ad uso abitativo[/B]. Infatti: «[I]La tassa è dovuta per l'occupazione [B]o la detenzione[/B] di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o di fatto effettuato[/I]». Inoltre «[I]La tariffa ordinaria è ridotta del 25% in caso di: [/I] [I]1. Abitazioni con unico occupante con superficie non inferiore a 40 mq; [/I] [I]2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo [B]a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune[/B]; [/I] [I]3. Utenti che, versando nelle circostanze di cui al punto 2 risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale[/I]». Dal sito del Comune di Viterbo (tanto per fare un esempio) [/QUOTE]
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