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Tassa di concessione governativa illegittima??
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<blockquote data-quote="evoluzioneCasa" data-source="post: 264824" data-attributes="member: 44573"><p>Secondo quanto riportato dal Codacons, <strong>le sentenze numero 33 del 2 aprile 2012 e numero 5 del 10 gennaio 2011 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e la sentenza numero 37 del 15 febbraio 2011 della Commissione Tributaria di Perugia hanno riconosciuto che con l'entrata in vigore del nuovo Codice delle Telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non è più prevista, definendola illegittima e anacronistica</strong> in un mercato che è stato oggetto di un processo di privatizzazione e liberalizzazione che “ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione al contratto, cioè uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti” (Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre, Sez. I n. 5/1/11 depositata il 10 gennaio 2011). La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica non è più quindi proprietà esclusiva dello Stato e in questo modo cade il presupposto giuridico alla tassazione legittima degli atti amministrativi autorizzatori.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="evoluzioneCasa, post: 264824, member: 44573"] Secondo quanto riportato dal Codacons, [B]le sentenze numero 33 del 2 aprile 2012 e numero 5 del 10 gennaio 2011 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e la sentenza numero 37 del 15 febbraio 2011 della Commissione Tributaria di Perugia hanno riconosciuto che con l'entrata in vigore del nuovo Codice delle Telecomunicazioni la tassa di concessione governativa non è più prevista, definendola illegittima e anacronistica[/B] in un mercato che è stato oggetto di un processo di privatizzazione e liberalizzazione che “ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione al contratto, cioè uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti” (Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre, Sez. I n. 5/1/11 depositata il 10 gennaio 2011). La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica non è più quindi proprietà esclusiva dello Stato e in questo modo cade il presupposto giuridico alla tassazione legittima degli atti amministrativi autorizzatori. [/QUOTE]
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