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<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 406489" data-attributes="member: 822"><p>Come tassazione devi non sommare ma sottrarre <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /> ..., per la Spagna ( E per la maggior parte dei paesi esteri ) sarai normalmente a credito ...</p><p>Un dubbio col quale molte volte i contribuenti si sono confrontati riguarda la base imponibile su cui calcolare l’importo dovuto. Su questo punto va fatto un distinguo sostanziale. Difatti, normalmente, il valore di riferimento è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, e in alternativa, qualora il dato non fosse disponibile, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile. C’è poi da considerare l’ipotesi degli immobili non acquistati, bensì direttamente costruiti dai possessori. In quei casi, allora, la base imponibile sarà costituita dal costo complessivo di costruzione. Ora, in deroga a questi principi generali, la regola standard per gli immobili situati nei Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) e allo Spazio Economico Europeo (SEE), stabilisce che la base imponibile da considerare sarà il valore catastale, oppure, in mancanza di quest'ultimo, il costo d’acquisto o il valore di mercato allo scadere del periodo d’imposta.</p><p></p><p>Oltretutto, a differenza dell’IMU, l’Ivie non è dovuta se l’importo complessivo della tassa – a prescindere dalla quota o dal periodo di possesso – è pari o inferiore ai 200 euro. Se invece l’imposta complessiva risultasse superiore ai 200 euro, a quel punto andrebbe modulata in proporzione alle variabili della quota e del periodo di possesso. C’è poi un secondo aspetto decisivo: vale a dire il credito d’imposta cui si ha diritto per le tasse patrimoniali eventualmente pagate nello Stato estero dove si trova la casa. Dall’imposta italiana, infatti, va detratto l’importo già versato all’estero facendo comunque attenzione a non confondere l’esenzione dei 200 euro con l’eventuale differenza fra il credito d’imposta maturato e la tassa italiana. Cosa vuol dire questo? Immaginando che all’estero un contribuente abbia già pagato 600 euro di tassa patrimoniale (che sarà quindi il credito) e che in Italia l’Ivie ammonti a 800 o 700 euro, questo contribuente sarà comunque tenuto a pagare in Italia i 100 o 200 euro eccedenti l’imposta estera. L’esenzione fino a 200 euro, quindi, è da considerare esclusivamente in relazione all’importo risultante “alla radice”, vale a dire sulla base del calcolo vero e proprio dell’imposta italiana, che per non essere pagata dovrebbe appunto risultare pari o inferiore a 200 euro.</p><p>TI PUO' ESSERE MOLTO UTILE questo link <a href="http://www.guidafisco.it/ivie-calcolo-imposta-794" target="_blank">http://www.guidafisco.it/ivie-calcolo-imposta-794</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 406489, member: 822"] Come tassazione devi non sommare ma sottrarre ;-) ..., per la Spagna ( E per la maggior parte dei paesi esteri ) sarai normalmente a credito ... Un dubbio col quale molte volte i contribuenti si sono confrontati riguarda la base imponibile su cui calcolare l’importo dovuto. Su questo punto va fatto un distinguo sostanziale. Difatti, normalmente, il valore di riferimento è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, e in alternativa, qualora il dato non fosse disponibile, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile. C’è poi da considerare l’ipotesi degli immobili non acquistati, bensì direttamente costruiti dai possessori. In quei casi, allora, la base imponibile sarà costituita dal costo complessivo di costruzione. Ora, in deroga a questi principi generali, la regola standard per gli immobili situati nei Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) e allo Spazio Economico Europeo (SEE), stabilisce che la base imponibile da considerare sarà il valore catastale, oppure, in mancanza di quest'ultimo, il costo d’acquisto o il valore di mercato allo scadere del periodo d’imposta. Oltretutto, a differenza dell’IMU, l’Ivie non è dovuta se l’importo complessivo della tassa – a prescindere dalla quota o dal periodo di possesso – è pari o inferiore ai 200 euro. Se invece l’imposta complessiva risultasse superiore ai 200 euro, a quel punto andrebbe modulata in proporzione alle variabili della quota e del periodo di possesso. C’è poi un secondo aspetto decisivo: vale a dire il credito d’imposta cui si ha diritto per le tasse patrimoniali eventualmente pagate nello Stato estero dove si trova la casa. Dall’imposta italiana, infatti, va detratto l’importo già versato all’estero facendo comunque attenzione a non confondere l’esenzione dei 200 euro con l’eventuale differenza fra il credito d’imposta maturato e la tassa italiana. Cosa vuol dire questo? Immaginando che all’estero un contribuente abbia già pagato 600 euro di tassa patrimoniale (che sarà quindi il credito) e che in Italia l’Ivie ammonti a 800 o 700 euro, questo contribuente sarà comunque tenuto a pagare in Italia i 100 o 200 euro eccedenti l’imposta estera. L’esenzione fino a 200 euro, quindi, è da considerare esclusivamente in relazione all’importo risultante “alla radice”, vale a dire sulla base del calcolo vero e proprio dell’imposta italiana, che per non essere pagata dovrebbe appunto risultare pari o inferiore a 200 euro. TI PUO' ESSERE MOLTO UTILE questo link [url]http://www.guidafisco.it/ivie-calcolo-imposta-794[/url] [/QUOTE]
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