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Tassazione permuta terreno edificabile contro terreno edificabile
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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 578229" data-attributes="member: 56079"><p>Innanzi tutto bisogna capire se la natura dei due soggetti è quella di persone fisiche.</p><p>Le imposte di registro, nel caso di persone fisiche si pagano solo una volta nelle permute, calcolando la maggiore imposizione tra quelle che sarebbero previste per le singole compravendite disgiunte.</p><p></p><p>Il caso del pagamento dell'imposta solo sulla differenza trai rispettivi valori è normalmente riconducibile agli atti di divisione (relativi a beni ereditati) con conguaglio... e non agli atti di permuta (inoltre nelle divisioni sarebbe da calcolare un ulteriore importo dell'1% sulla parte non conguagliata...).</p><p></p><p>Il pagamento nella permuta di una doppia imposta è invece applicato quando almeno una delle parti è una persona giuridica con applicazione di IVA. Ma anche in questo caso i calcoli non sarebbero appropriati perchè l'IVA sui terreni edificabili è del 22%.</p><p></p><p>Va inoltre ricordato che le cessioni di aree edificabili sono sempre accertabili dal fisco. Per questo motivo va opportunamente valutata la questione in quanto che due lotti adiacenti, uno il doppio dell'altro e con proporzionale potere edificatorio vengano scambiati al medesimo prezzo non è credibile e vi esporrebbe con ogni probabilità ad un'azione di accertamento.</p><p></p><p>Infine, come ti hanno già scritto, bisognerà tenere presente che la cessione di aree edificabili è sempre soggetta a plusvalenza. Avete effettuato le rivalutazioni, per cui ne sarete a conoscenza ed avrete proceduto di conseguenza.</p><p></p><p>E' possibile in ogni caso cedere un terreno anche ad un prezzo inferiore a quello della rivalutazione purchè gli estremi della pratica di rivalutazione vengano citati in atto, come richiesto da apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 578229, member: 56079"] Innanzi tutto bisogna capire se la natura dei due soggetti è quella di persone fisiche. Le imposte di registro, nel caso di persone fisiche si pagano solo una volta nelle permute, calcolando la maggiore imposizione tra quelle che sarebbero previste per le singole compravendite disgiunte. Il caso del pagamento dell'imposta solo sulla differenza trai rispettivi valori è normalmente riconducibile agli atti di divisione (relativi a beni ereditati) con conguaglio... e non agli atti di permuta (inoltre nelle divisioni sarebbe da calcolare un ulteriore importo dell'1% sulla parte non conguagliata...). Il pagamento nella permuta di una doppia imposta è invece applicato quando almeno una delle parti è una persona giuridica con applicazione di IVA. Ma anche in questo caso i calcoli non sarebbero appropriati perchè l'IVA sui terreni edificabili è del 22%. Va inoltre ricordato che le cessioni di aree edificabili sono sempre accertabili dal fisco. Per questo motivo va opportunamente valutata la questione in quanto che due lotti adiacenti, uno il doppio dell'altro e con proporzionale potere edificatorio vengano scambiati al medesimo prezzo non è credibile e vi esporrebbe con ogni probabilità ad un'azione di accertamento. Infine, come ti hanno già scritto, bisognerà tenere presente che la cessione di aree edificabili è sempre soggetta a plusvalenza. Avete effettuato le rivalutazioni, per cui ne sarete a conoscenza ed avrete proceduto di conseguenza. E' possibile in ogni caso cedere un terreno anche ad un prezzo inferiore a quello della rivalutazione purchè gli estremi della pratica di rivalutazione vengano citati in atto, come richiesto da apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate. [/QUOTE]
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