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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Tassazione su canoni non riscossi in caso di sfratto per morosità
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Testo
<blockquote data-quote="Taraka" data-source="post: 439598" data-attributes="member: 60493"><p>Locazioni ad uso abitativo: l'articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino. Quindi tali canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al proprietario è riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.</p><p></p><p>Locazioni immobili ad uso diverso dall'abitativo: il legislatore tributario non ha previsto invece nessuna deroga. Dunque il canone, benchè non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, e le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Taraka, post: 439598, member: 60493"] Locazioni ad uso abitativo: l'articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino. Quindi tali canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al proprietario è riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. Locazioni immobili ad uso diverso dall'abitativo: il legislatore tributario non ha previsto invece nessuna deroga. Dunque il canone, benchè non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, e le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate. [/QUOTE]
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