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Testo
<blockquote data-quote="Miciogatto" data-source="post: 502703" data-attributes="member: 50541"><p>La confusione, comprensibile, nasce dalla differenza tra quello che diceva il decreto legge iniziale e quello che, con modifiche, è stato poi effettivamente pubblicato.</p><p></p><p>Inizialmente il DL 18/2016 recitava così:</p><p></p><p>Art. 16</p><p>Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</p><p></p><p>1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.</p><p></p><p></p><p>POI in gazzetta ufficiale il decreto è passato con questa modifica che metto in grassetto:</p><p></p><p></p><p>Art. 16</p><p>Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</p><p></p><p>1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, <strong>a favore di soggetti che svolgono attività di impresa</strong>, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.</p><p></p><p></p><p>Inoltre viene aggiunto il comma 2bis che estende l'agevolazione a chi, pur non impresa, acquista come prima casa.</p><p></p><p>In questo ultimo caso, ovviamente, senza obbligo di rivendita entro due anni.</p><p></p><p>Inoltre, salvo proroghe, l'agevolazione è valevole fino al 31.12.2016.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Miciogatto, post: 502703, member: 50541"] La confusione, comprensibile, nasce dalla differenza tra quello che diceva il decreto legge iniziale e quello che, con modifiche, è stato poi effettivamente pubblicato. Inizialmente il DL 18/2016 recitava così: Art. 16 Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie 1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. POI in gazzetta ufficiale il decreto è passato con questa modifica che metto in grassetto: Art. 16 Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie 1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, [B]a favore di soggetti che svolgono attività di impresa[/B], nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. Inoltre viene aggiunto il comma 2bis che estende l'agevolazione a chi, pur non impresa, acquista come prima casa. In questo ultimo caso, ovviamente, senza obbligo di rivendita entro due anni. Inoltre, salvo proroghe, l'agevolazione è valevole fino al 31.12.2016. [/QUOTE]
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