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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 543515" data-attributes="member: 55799"><p>Pare che per entrambe le tue osservazioni ti sei risposto da solo.</p><p>Infatti se ti fosse capitato di leggere il link che hai postato avresti appreso che:</p><p></p><p>Pertanto, il momento del pagamento della provvigione non è identificato in un momento specifico, ossia quando si stipula il compromesso o il rogito notarile, bensì quando viene rispettata la seguente scaletta di azioni connesse e spesso svolte in un lasso di tempo molto breve e vicino al momento dell’accettazione della proposta di acquisto:</p><p></p><p>– l’acquirente ha ricevuto comunicazione scritta sull’avvenuta accettazione della sua offerta da parte del venditore</p><p></p><p>– il venditore ritira (anche se non lo incassa) l’assegno di caparra a seguito dell’intervenuta accettazione della proposta</p><p></p><p>– l’acquirente riceve (prima o contestualmente alla formulazione della sua proposta ovvero subito dopo la sua accettazione, ma prima della consegna dell’assegno di caparra al venditore) tutta la documentazione relativa alla provenienza dell’immobile, alla sua regolarità urbanistico-catastale ed alla presenza/assenza di gravami sull’immobile, che, in ogni caso, il mediatore ha provveduto a far leggere e, laddove necessario, a spiegare dettagliatamente all’acquirente prima o contestualmente alla formulazione della proposta di acquisto.</p><p></p><p>Ancora, brevemente ricordiamo che il codice civile disciplina che, se il contratto intermediato dall’agente immobiliare è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifichi la condizione, mentre se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione continua ad esistere col verificarsi della condizione (art. 1757 c.c.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 543515, member: 55799"] Pare che per entrambe le tue osservazioni ti sei risposto da solo. Infatti se ti fosse capitato di leggere il link che hai postato avresti appreso che: Pertanto, il momento del pagamento della provvigione non è identificato in un momento specifico, ossia quando si stipula il compromesso o il rogito notarile, bensì quando viene rispettata la seguente scaletta di azioni connesse e spesso svolte in un lasso di tempo molto breve e vicino al momento dell’accettazione della proposta di acquisto: – l’acquirente ha ricevuto comunicazione scritta sull’avvenuta accettazione della sua offerta da parte del venditore – il venditore ritira (anche se non lo incassa) l’assegno di caparra a seguito dell’intervenuta accettazione della proposta – l’acquirente riceve (prima o contestualmente alla formulazione della sua proposta ovvero subito dopo la sua accettazione, ma prima della consegna dell’assegno di caparra al venditore) tutta la documentazione relativa alla provenienza dell’immobile, alla sua regolarità urbanistico-catastale ed alla presenza/assenza di gravami sull’immobile, che, in ogni caso, il mediatore ha provveduto a far leggere e, laddove necessario, a spiegare dettagliatamente all’acquirente prima o contestualmente alla formulazione della proposta di acquisto. Ancora, brevemente ricordiamo che il codice civile disciplina che, se il contratto intermediato dall’agente immobiliare è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifichi la condizione, mentre se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione continua ad esistere col verificarsi della condizione (art. 1757 c.c.). [/QUOTE]
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