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Termine contratto locazione e l'inquilina non vuole uscire
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 206566" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">Succede spesso che, dopo che il locatore abbia comunicato regolare disdetta per fine contratto al conduttore, questi chieda di rimanere per qualche tempo ancora nei locali e continui magari poi a versare mensilmente somme in misura corrispondente a quello che costituiva l’ultimo canone di locazione.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ciò succede se il locatore rimane inerte e non sa bene come muoversi. Tale situazione non è scevra di pericoli per lui, perché, in questi casi, solitamente, il locatore tende a ritenere che le promesse fattegli dal conduttore verranno mantenute, e non dà immediatamente corso all’azione giudiziaria (ricordo che alla nuova procedura di mediazione resta sottratto il procedimento sommario che consente al locatore di intimare lo sfratto per finita locazione), da proporsi tramite un legale, diretta al rilascio dell’immobile da parte dell’intimato, previa convalida dello sfratto da parte del Giudice (in questo caso il locatore dovrà armarsi di grande pazienza: i tempi per ottenere la restituzione dell’alloggio, specie se il conduttore ha compiuto i 65 anni ed è portato di handicap, sono, in genere, piuttosto lunghi e laboriosi).</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">In tale frangente, è il locatore quello che, spesso inconsapevolmente, rischia di più: esso può benissimo rimanere per un po’ in tale posizione, avendo, però, cura di non cadere nella trappola della sciagurata “</span><strong>tacita rinnovazione</strong><span style="font-family: 'Verdana'">” del rapporto per un’altra intera tornata contrattuale, che potrebbe verificarsi dopo un certo tempo senza che si dia inizio al walzer dello sfratto.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">E’ comunque opportuno che il locatore - nel caso di disdetta tempestivamente inviata - dopo la scadenza del contratto, ribadisca l’invito (con raccomandata) al proprio conduttore di rilasciare i locali, ricordando altresì che ogni somma versata dal conduttore verrà trattenuta a titolo di indennità di occupazione, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., con riserva di chiedere il riconoscimento di una maggiore somma a titolo di danno.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">La rinnovazione tacita del contratto di locazione potrà comunque solo dedursi dal totale silenzio serbato dal conduttore dopo la disdetta o dall’univoco comportamento tenuto dalle parti, dopo la scadenza del contratto, cosicché possa desumersi la loro implicita, ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo, non essendo, a tal fine, sufficiente né la permanenza del conduttore nell’immobile oltre la scadenza del termine contrattuale, né l’accettazione dei canoni da parte del locatore (Cass. 6 maggio 2010, n°10963).</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 206566, member: 31598"] [FONT=Verdana]Succede spesso che, dopo che il locatore abbia comunicato regolare disdetta per fine contratto al conduttore, questi chieda di rimanere per qualche tempo ancora nei locali e continui magari poi a versare mensilmente somme in misura corrispondente a quello che costituiva l’ultimo canone di locazione.[/FONT] [FONT=Verdana]Ciò succede se il locatore rimane inerte e non sa bene come muoversi. Tale situazione non è scevra di pericoli per lui, perché, in questi casi, solitamente, il locatore tende a ritenere che le promesse fattegli dal conduttore verranno mantenute, e non dà immediatamente corso all’azione giudiziaria (ricordo che alla nuova procedura di mediazione resta sottratto il procedimento sommario che consente al locatore di intimare lo sfratto per finita locazione), da proporsi tramite un legale, diretta al rilascio dell’immobile da parte dell’intimato, previa convalida dello sfratto da parte del Giudice (in questo caso il locatore dovrà armarsi di grande pazienza: i tempi per ottenere la restituzione dell’alloggio, specie se il conduttore ha compiuto i 65 anni ed è portato di handicap, sono, in genere, piuttosto lunghi e laboriosi).[/FONT] [FONT=Verdana]In tale frangente, è il locatore quello che, spesso inconsapevolmente, rischia di più: esso può benissimo rimanere per un po’ in tale posizione, avendo, però, cura di non cadere nella trappola della sciagurata “[/FONT][B]tacita rinnovazione[/B][FONT=Verdana]” del rapporto per un’altra intera tornata contrattuale, che potrebbe verificarsi dopo un certo tempo senza che si dia inizio al walzer dello sfratto.[/FONT] [FONT=Verdana]E’ comunque opportuno che il locatore - nel caso di disdetta tempestivamente inviata - dopo la scadenza del contratto, ribadisca l’invito (con raccomandata) al proprio conduttore di rilasciare i locali, ricordando altresì che ogni somma versata dal conduttore verrà trattenuta a titolo di indennità di occupazione, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., con riserva di chiedere il riconoscimento di una maggiore somma a titolo di danno.[/FONT] [FONT=Verdana]La rinnovazione tacita del contratto di locazione potrà comunque solo dedursi dal totale silenzio serbato dal conduttore dopo la disdetta o dall’univoco comportamento tenuto dalle parti, dopo la scadenza del contratto, cosicché possa desumersi la loro implicita, ma inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo, non essendo, a tal fine, sufficiente né la permanenza del conduttore nell’immobile oltre la scadenza del termine contrattuale, né l’accettazione dei canoni da parte del locatore (Cass. 6 maggio 2010, n°10963).[/FONT] [/QUOTE]
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