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<blockquote data-quote="francobaldo" data-source="post: 584198" data-attributes="member: 75294"><p>Ti ringrazio, disponibile come sempre!!!</p><p></p><p>Su internet avevo trovato questo chiarimento, che faceva riferimento al termine di 6 mesi:</p><p></p><p>La dizione "entro e non oltre" non è idonea, da sola, a far ritenere l'essenzialità del termine. Esso deve desumersi dall'oggetto e dalla natura del contratto che possa portare alla conclusione della perduta utilità economica laddove il contratto sia concluso in un termine superiore.</p><p>La perdita dell'utilità economica la si ravvisa solo in casi rarissimi ed in relazione a contratti di immobili di uso commerciale; nel caso di abitazioni solo laddove, per es., l'immobile sia acquistato da un soggetto che ha urgenza di trasferirsi in Italia ed un ritardo potrebbe compromettergli qualcosa.</p><p>Per il venditore non può esservi mai perdita dell'utilità economica forse (ma è discusso), solo in caso egli venda per pagare urgentemente un debito.</p><p>Queste motivazioni, però, non possono essere addotte a posteriori, ma devono desumersi dal contratto.</p><p></p><p>Nella prassi, laddove non sia prevista la locuzione "termine essenziale" il giudice non rileva la perdita dell'utilità economica atteso che è difficile che, in un preliminare, si prevedano le motivazioni che han portato alla compravendita.</p><p></p><p>La giurisprudenza ha individuato nel termine di 6 mesi la sopravvivenza dell'interesse in discorso, ma io lo ritengo un termine limite, quindi consiglierei di concludere prima.</p><p>In caso di ritardo non si deve "chiedere" ma comunicare l'intoppo in cui si è incorsi fornendo la data in cui si stipulerà.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francobaldo, post: 584198, member: 75294"] Ti ringrazio, disponibile come sempre!!! Su internet avevo trovato questo chiarimento, che faceva riferimento al termine di 6 mesi: La dizione "entro e non oltre" non è idonea, da sola, a far ritenere l'essenzialità del termine. Esso deve desumersi dall'oggetto e dalla natura del contratto che possa portare alla conclusione della perduta utilità economica laddove il contratto sia concluso in un termine superiore. La perdita dell'utilità economica la si ravvisa solo in casi rarissimi ed in relazione a contratti di immobili di uso commerciale; nel caso di abitazioni solo laddove, per es., l'immobile sia acquistato da un soggetto che ha urgenza di trasferirsi in Italia ed un ritardo potrebbe compromettergli qualcosa. Per il venditore non può esservi mai perdita dell'utilità economica forse (ma è discusso), solo in caso egli venda per pagare urgentemente un debito. Queste motivazioni, però, non possono essere addotte a posteriori, ma devono desumersi dal contratto. Nella prassi, laddove non sia prevista la locuzione "termine essenziale" il giudice non rileva la perdita dell'utilità economica atteso che è difficile che, in un preliminare, si prevedano le motivazioni che han portato alla compravendita. La giurisprudenza ha individuato nel termine di 6 mesi la sopravvivenza dell'interesse in discorso, ma io lo ritengo un termine limite, quindi consiglierei di concludere prima. In caso di ritardo non si deve "chiedere" ma comunicare l'intoppo in cui si è incorsi fornendo la data in cui si stipulerà. [/QUOTE]
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