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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 356895" data-attributes="member: 31598"><p>La Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, co. 50, dispone che: “<em>All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore</em>”.</p><p></p><p>Ne consegue che:</p><p></p><p>a) dal 1° gennaio 2014 è vietato l’uso del contante per pagare i canoni di locazione di qualunque importo (la norma non parrebbe toccare le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale);</p><p></p><p>b) la norma riguarda solo ed esclusivamente le locazioni ad uso abitativo di qualunque tipologia contrattuale (a canone libero, concordato, locazioni transitorie ecc.), siano esse registrate o meno (ad es. i contratti turistici, di durata inferiore ai 30 giorni, non registrati): rimangono, perciò, escluse dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per gli affitti le locazioni ad uso diverso dall’abitativo (negozi, uffici, box, magazzini ecc.) e gli immobili di edilizia popolare (ERP).</p><p></p><p>Il conduttore, per inciso, non può detrarre dal canone di locazione le spese del bonifico (salvo incorrere in morosità) poiché le spese del pagamento di un credito pecuniario sono a carico del debitore (art. 1196 del cod. civ.);</p><p></p><p>c) le conseguenze della mancata tracciabilità dei pagamenti (sia per chi trasferisce sia per chi riceve la somma in contanti) sono:</p><p></p><p>- le sanzioni previste dal decreto n°231/2007 (legge antiriciclaggio);</p><p></p><p>- la perdita delle agevolazioni fiscali;</p><p></p><p>d) il tracciamento dei pagamento per gli affitti (bonifico, assegno circolare o bancario ecc.), infatti, è necessario ai fini dell’accesso alle agevolazioni e alle detrazioni fiscali da parte del:</p><p></p><p>- locatore (contratti art. 2, co. 1 e art. 5, co. 2, legge n°431/1998: IRPEF 2013 = 66,5% del canone annuo, imposta di registro = 1,4% del canone annuo, IMU agevolata ecc.);</p><p></p><p>- conduttore (contratti art. 2, co. 1 e art. 5, co. 2, legge n°431/1998: imposta di registro = 1,4% del canone annuo, detrazioni per studenti universitari fuori sede, detrazioni per il conduttore che adibisce l’immobile ad abitazione principale ecc.).</p><p></p><p>I Comuni, infine, in base all’art. 49 delle nuova Legge di Stabilità, potranno, incrociando le proprie risultanze con quelle del condominio, svolgere attività di monitoraggio anti-evasione utilizzando anche i registri di anagrafe condominiale contenenti i cognomi e nomi degli inquilini a cui sono stati affittati gli appartamenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 356895, member: 31598"] La Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, co. 50, dispone che: “[I]All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore[/I]”. Ne consegue che: a) dal 1° gennaio 2014 è vietato l’uso del contante per pagare i canoni di locazione di qualunque importo (la norma non parrebbe toccare le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale); b) la norma riguarda solo ed esclusivamente le locazioni ad uso abitativo di qualunque tipologia contrattuale (a canone libero, concordato, locazioni transitorie ecc.), siano esse registrate o meno (ad es. i contratti turistici, di durata inferiore ai 30 giorni, non registrati): rimangono, perciò, escluse dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per gli affitti le locazioni ad uso diverso dall’abitativo (negozi, uffici, box, magazzini ecc.) e gli immobili di edilizia popolare (ERP). Il conduttore, per inciso, non può detrarre dal canone di locazione le spese del bonifico (salvo incorrere in morosità) poiché le spese del pagamento di un credito pecuniario sono a carico del debitore (art. 1196 del cod. civ.); c) le conseguenze della mancata tracciabilità dei pagamenti (sia per chi trasferisce sia per chi riceve la somma in contanti) sono: - le sanzioni previste dal decreto n°231/2007 (legge antiriciclaggio); - la perdita delle agevolazioni fiscali; d) il tracciamento dei pagamento per gli affitti (bonifico, assegno circolare o bancario ecc.), infatti, è necessario ai fini dell’accesso alle agevolazioni e alle detrazioni fiscali da parte del: - locatore (contratti art. 2, co. 1 e art. 5, co. 2, legge n°431/1998: IRPEF 2013 = 66,5% del canone annuo, imposta di registro = 1,4% del canone annuo, IMU agevolata ecc.); - conduttore (contratti art. 2, co. 1 e art. 5, co. 2, legge n°431/1998: imposta di registro = 1,4% del canone annuo, detrazioni per studenti universitari fuori sede, detrazioni per il conduttore che adibisce l’immobile ad abitazione principale ecc.). I Comuni, infine, in base all’art. 49 delle nuova Legge di Stabilità, potranno, incrociando le proprie risultanze con quelle del condominio, svolgere attività di monitoraggio anti-evasione utilizzando anche i registri di anagrafe condominiale contenenti i cognomi e nomi degli inquilini a cui sono stati affittati gli appartamenti. [/QUOTE]
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