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Trascrizione compromesso - aggiunta alla caparra
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<blockquote data-quote="kolia cassin" data-source="post: 191730" data-attributes="member: 42475"><p>Nel momento in cui si decide di pattuire ulteriori acconti dopo la caparra versata bisogna tenere conto che in caso di inadempienza da parte del promissario acquirente, le maggior somme incassate a titolo di acconto dovranno essere restituite. Non è prevista la possibilità di trattenere le somme successivamente incassate dopo il contratto preliminare, per cui il risarcimento del danno preliminarmente pattuito e quantificato con la caparra (confirmatoria o penitenziale) non potrà essere integrato dalle successive somme (che non potranno essere dunque assimilate alla funzione di caparra e trattenute dal promissario venditore).</p><p>Se le parti trovano l'accordo di integrare successive somme a titolo di caparra, si dovrà obbligatoriamente rifare il contratto preliminare prevedendo una nuova caparra che tenga conto dei nuovi accordi.</p><p>Nel caso in cui invece le parti si accordino nel senso di anticipare con degli acconti il saldo prezzo, basterà darne atto con delle semplici scritture private. Il problema di questa seconda ipotesi è il seguente: quanto anticipato a titolo di acconto successivamente al preliminare non godrà del privilegio e della "protezione" offerta dal preliminare trascritto nei confronti dei terzi. </p><p>La "protezione" fornita dal preliminare trascritto cessa un anno dopo il termine di adempimento pattuito e comunque non oltre i tre anni dalla stipula del contratto preliminare per atto pubblico, per cui quando si versano caparre (soprattutto se importanti) sarebbe auspicabile che successivi accordi non trascritti portino ad oltrepassare tali termini.</p><p>Cassin Kolia</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="kolia cassin, post: 191730, member: 42475"] Nel momento in cui si decide di pattuire ulteriori acconti dopo la caparra versata bisogna tenere conto che in caso di inadempienza da parte del promissario acquirente, le maggior somme incassate a titolo di acconto dovranno essere restituite. Non è prevista la possibilità di trattenere le somme successivamente incassate dopo il contratto preliminare, per cui il risarcimento del danno preliminarmente pattuito e quantificato con la caparra (confirmatoria o penitenziale) non potrà essere integrato dalle successive somme (che non potranno essere dunque assimilate alla funzione di caparra e trattenute dal promissario venditore). Se le parti trovano l'accordo di integrare successive somme a titolo di caparra, si dovrà obbligatoriamente rifare il contratto preliminare prevedendo una nuova caparra che tenga conto dei nuovi accordi. Nel caso in cui invece le parti si accordino nel senso di anticipare con degli acconti il saldo prezzo, basterà darne atto con delle semplici scritture private. Il problema di questa seconda ipotesi è il seguente: quanto anticipato a titolo di acconto successivamente al preliminare non godrà del privilegio e della "protezione" offerta dal preliminare trascritto nei confronti dei terzi. La "protezione" fornita dal preliminare trascritto cessa un anno dopo il termine di adempimento pattuito e comunque non oltre i tre anni dalla stipula del contratto preliminare per atto pubblico, per cui quando si versano caparre (soprattutto se importanti) sarebbe auspicabile che successivi accordi non trascritti portino ad oltrepassare tali termini. Cassin Kolia [/QUOTE]
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