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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 170235" data-attributes="member: 26686"><p>La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è</p><p>finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli</p><p>(cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso;</p><p>pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro</p><p>il promittente venditore <strong>nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla</strong></p><p><strong>stipula dell'atto definitivo di compravendita.</strong></p><p>Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro</p><p>il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto</p><p>questo profilo è pienamente tutelato. </p><p>Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un</p><p>privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice</p><p>civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di</p><p>distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri</p><p>creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo. </p><p>vedi un po' tu....................<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 170235, member: 26686"] La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli (cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso; pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro il promittente venditore [B]nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla stipula dell'atto definitivo di compravendita.[/B] Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto questo profilo è pienamente tutelato. Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo. vedi un po' tu....................:mrgreen: [/QUOTE]
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