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Trascrizione e registrazione del preliminare: costi, convenienza e modalità.
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<blockquote data-quote="Sarah333" data-source="post: 45187" data-attributes="member: 3685"><p>Tra trascrizione e Registrazione la differenza è abbastanza ampia!! La registrazione in poche parole non tutela il promissario acquirente ma serve solo a fini fiscali!!!!!!</p><p>Posso solo spiegarvi la differenza di entrambi, in base a quanto studio!</p><p></p><p>La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è</p><p>finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli</p><p>(cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso;</p><p>pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro</p><p>il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla</p><p>stipula dell'atto definitivo di compravendita.</p><p>Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro</p><p>il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto</p><p>questo profilo è pienamente tutelato.</p><p>Contemporaneamente, la trascrizione tutela però anche il promittente venditore,</p><p>ponendolo al riparo da responsabilità nei confronti del promissario nel caso in cui si</p><p>verificasse uno dei suddetti eventi.</p><p>Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un</p><p>privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice</p><p>civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di</p><p>distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri</p><p>creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo.</p><p>Infine, se il contratto preliminare è trascritto, lo stesso non è soggetto a revocatoria</p><p>fallimentare, né al potere del curatore di optare per il relativo scioglimento, allorché il</p><p>medesimo preliminare sia stato concluso "a giusto prezzo", ed abbia ad oggetto un</p><p>immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o</p><p>di suoi parenti e affini entro il terzo grado (art. 67, comma 3, lett. c), L. fall., come</p><p>modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169).</p><p>La registrazione del contratto preliminare non attribuisce invece al promissario</p><p>acquirente alcuna tutela sostanziale (se si eccettua il vantaggio della data certa del</p><p>contratto preliminare, di cui infra); essa ha valenza essenzialmente fiscale, è cioé</p><p>finalizzata al pagamento delle relative imposte allo Stato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sarah333, post: 45187, member: 3685"] Tra trascrizione e Registrazione la differenza è abbastanza ampia!! La registrazione in poche parole non tutela il promissario acquirente ma serve solo a fini fiscali!!!!!! Posso solo spiegarvi la differenza di entrambi, in base a quanto studio! La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli (cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso; pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla stipula dell'atto definitivo di compravendita. Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto questo profilo è pienamente tutelato. Contemporaneamente, la trascrizione tutela però anche il promittente venditore, ponendolo al riparo da responsabilità nei confronti del promissario nel caso in cui si verificasse uno dei suddetti eventi. Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo. Infine, se il contratto preliminare è trascritto, lo stesso non è soggetto a revocatoria fallimentare, né al potere del curatore di optare per il relativo scioglimento, allorché il medesimo preliminare sia stato concluso "a giusto prezzo", ed abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (art. 67, comma 3, lett. c), L. fall., come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). La registrazione del contratto preliminare non attribuisce invece al promissario acquirente alcuna tutela sostanziale (se si eccettua il vantaggio della data certa del contratto preliminare, di cui infra); essa ha valenza essenzialmente fiscale, è cioé finalizzata al pagamento delle relative imposte allo Stato. [/QUOTE]
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