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<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 240428" data-attributes="member: 822"><p>Anche immobiliare...purtroppo</p><p>Il contratto di vendita di cosa futura è un contratto che prevede il trasferimento della proprietà di una cosa che ancora non esiste, o è in corso di realizzazione o che verrà realizzata (in genere dall'alienante), come nell'ipotesi di una casa da costruirsi. Il contratto in oggetto non è condizionato alla venuta ad esistenza del bene (o del diritto) giacché nelle more dell'evento le parti possono già essere vincolate all'esecuzione di alcune prestazioni: il compratore (nell'ipotesi di leasing: il Concedente) potrebbe essere già obbligato al pagamento del prezzo ed il venditore, a sua volta, potrebbe essere obbligato a cooperare alla venuta ad esistenza del bene. In realtà l'unico effetto che rimane sospeso è quello traslativo: per spiegare la fattispecie può dirsi che la venuta ad esistenza della cosa si atteggia come condizione sospensiva, ma rispetto al solo effetto menzionato. Di fatto, nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza Il mancato avveramento dell'evento nel termine convenuto (la venuta ad esistenza della cosa oggetto del contratto), determina la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione , </p><p></p><p>N.B,: solo nel caso in cui sia stato stipulato un "contratto aleatorio" ci si assume anche il rischio che la cosa non venga ad esistenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 240428, member: 822"] Anche immobiliare...purtroppo Il contratto di vendita di cosa futura è un contratto che prevede il trasferimento della proprietà di una cosa che ancora non esiste, o è in corso di realizzazione o che verrà realizzata (in genere dall'alienante), come nell'ipotesi di una casa da costruirsi. Il contratto in oggetto non è condizionato alla venuta ad esistenza del bene (o del diritto) giacché nelle more dell'evento le parti possono già essere vincolate all'esecuzione di alcune prestazioni: il compratore (nell'ipotesi di leasing: il Concedente) potrebbe essere già obbligato al pagamento del prezzo ed il venditore, a sua volta, potrebbe essere obbligato a cooperare alla venuta ad esistenza del bene. In realtà l'unico effetto che rimane sospeso è quello traslativo: per spiegare la fattispecie può dirsi che la venuta ad esistenza della cosa si atteggia come condizione sospensiva, ma rispetto al solo effetto menzionato. Di fatto, nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza Il mancato avveramento dell'evento nel termine convenuto (la venuta ad esistenza della cosa oggetto del contratto), determina la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione , N.B,: solo nel caso in cui sia stato stipulato un "contratto aleatorio" ci si assume anche il rischio che la cosa non venga ad esistenza. [/QUOTE]
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