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Un chiarimento sulla detrazione sulla fattura del mutuo fatta dal Notaio
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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 293040" data-attributes="member: 49727"><p><strong>@<a href="http://www.immobilio.it/members/andrea.249/" target="_blank">Andrea</a> @<a href="http://www.immobilio.it/members/umberto-granducato.245/" target="_blank">Umberto Granducato</a> @<a href="http://www.immobilio.it/members/bagudi.3943/" target="_blank">Bagudi</a> oneri accessori che si possono detrarre </strong>Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori. <strong>Tra questi, l'agenzia delle Entrate segnala:</strong></p><p><strong>• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario</strong>;</p><p>• le spese di perizia;</p><p>• le spese di istruttoria;</p><p>• la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p><p>• la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p><p>• la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p><p>• le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p><p>• le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p><p>• l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p><p>• l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.</p><p>Non sono invece ammesse alla detrazione le spese di assicurazione dell'immobile, le spese di mediazione immobiliare (vanno inserite nel rigo E17), l'onorario del notaio per il contratto di compravendita, le imposte di registro, l'IVA, le imposte ipotecarie e catastali. Non sono inoltre ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici,</p><p>Fonte il sole 24 ore</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 293040, member: 49727"] [B]@[URL='http://www.immobilio.it/members/andrea.249/']Andrea[/URL] @[URL='http://www.immobilio.it/members/umberto-granducato.245/']Umberto Granducato[/URL] @[URL='http://www.immobilio.it/members/bagudi.3943/']Bagudi[/URL] oneri accessori che si possono detrarre [/B]Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori. [B]Tra questi, l'agenzia delle Entrate segnala:[/B] [B]• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario[/B]; • le spese di perizia; • le spese di istruttoria; • la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; • la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; • la penalità per anticipata estinzione del mutuo; • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; • le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera; • l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca; • l'imposta sostitutiva sul capitale prestato. Non sono invece ammesse alla detrazione le spese di assicurazione dell'immobile, le spese di mediazione immobiliare (vanno inserite nel rigo E17), l'onorario del notaio per il contratto di compravendita, le imposte di registro, l'IVA, le imposte ipotecarie e catastali. Non sono inoltre ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, Fonte il sole 24 ore [/QUOTE]
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