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<blockquote data-quote="pensoperme" data-source="post: 134639" data-attributes="member: 17838"><p>La provvigione non è affatto unica, le sentenze vanno lette per intero, non per i sunti, se il mediatore può comprovare il nesso causale tra l'affare concluso e la sua opera, avrà diritto a chiedere compenso e la provvigione non è un diritto solidale tra mediatori, la pluralità si ha quando i mediatori agiscano consapevolmente insieme o se l'azione di uno sia consequenziale e funzionale alla azione dell'altro. Il terzo, escluso, che in effetti ha fatto nascere di nuovo l'interesse come da tuo racconto, </p><p></p><p></p><p>La pluralità è stata fatta non per fregare chi ha il nesso, ma per chiarire cosa succeda in situazioni dove i mediatori sono presenti contemporaneamente o in differita (ma con azione che viene sommata a quella dell'altro). Non è richiamabile quando un mediatore escluso rivendichi la sua provvigione e non sarà compito del mediatore escluso comprovare che la sua azione è contemporanea o consequenziale a quella di altri, m sarà suo solo onere dimostrare il nesso tra la sua azione e la richiesta di provvigione, che potrebbe esser fatta perfino per intero, secondo usi e consuetudini.</p><p></p><p>C'è da dire che ci sono diverse sentenze che ultimamente vanno nella direzione espressa, cioè nel riconoscere la provvigione a chi ha portato il cliente a conclusione a livello di pratiche cartacee, ma ciò è dovuto alla difficoltà dei mediatori che hanno fatto causa di dimostrare il nesso causale tra la loro opera e l'affare. Il giudice ha quindi preferito riconoscere la provvigione a chi certamente aveva le prove della sua azione, quindi l'agenzia che è "subentrata". C'è in effetti molta confusione ma la ratio del 1758 è ben chiara, e la possibilità che l'agenzia terza non riscuota trascende l'interpretazione proposta, in favore di una più credibile difficoltà a dimostrare la forza della loro azione rispetto al nesso causale che sicuramente è comprovabile, con proposta ecc. non in ragione del fatto che "una provvigione è stata pagata". La frode al mediatore ci potrebbe essere perchè il mediatore è una persona precisa, non un entità astratta e la provvigione non è un diritto solidale, ma legato al nesso causale appunto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pensoperme, post: 134639, member: 17838"] La provvigione non è affatto unica, le sentenze vanno lette per intero, non per i sunti, se il mediatore può comprovare il nesso causale tra l'affare concluso e la sua opera, avrà diritto a chiedere compenso e la provvigione non è un diritto solidale tra mediatori, la pluralità si ha quando i mediatori agiscano consapevolmente insieme o se l'azione di uno sia consequenziale e funzionale alla azione dell'altro. Il terzo, escluso, che in effetti ha fatto nascere di nuovo l'interesse come da tuo racconto, La pluralità è stata fatta non per fregare chi ha il nesso, ma per chiarire cosa succeda in situazioni dove i mediatori sono presenti contemporaneamente o in differita (ma con azione che viene sommata a quella dell'altro). Non è richiamabile quando un mediatore escluso rivendichi la sua provvigione e non sarà compito del mediatore escluso comprovare che la sua azione è contemporanea o consequenziale a quella di altri, m sarà suo solo onere dimostrare il nesso tra la sua azione e la richiesta di provvigione, che potrebbe esser fatta perfino per intero, secondo usi e consuetudini. C'è da dire che ci sono diverse sentenze che ultimamente vanno nella direzione espressa, cioè nel riconoscere la provvigione a chi ha portato il cliente a conclusione a livello di pratiche cartacee, ma ciò è dovuto alla difficoltà dei mediatori che hanno fatto causa di dimostrare il nesso causale tra la loro opera e l'affare. Il giudice ha quindi preferito riconoscere la provvigione a chi certamente aveva le prove della sua azione, quindi l'agenzia che è "subentrata". C'è in effetti molta confusione ma la ratio del 1758 è ben chiara, e la possibilità che l'agenzia terza non riscuota trascende l'interpretazione proposta, in favore di una più credibile difficoltà a dimostrare la forza della loro azione rispetto al nesso causale che sicuramente è comprovabile, con proposta ecc. non in ragione del fatto che "una provvigione è stata pagata". La frode al mediatore ci potrebbe essere perchè il mediatore è una persona precisa, non un entità astratta e la provvigione non è un diritto solidale, ma legato al nesso causale appunto. [/QUOTE]
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